06 luglio 2009

UOVA FRESCHE ??? (by Capobianco)

... anche il dr Capobianco condivide l'idea che le interpretazioni del Ministero sull'utilizzo del termine "uova fresche", nell'etichetta dei prodotti da forno, non sembrano del tutto uniformi con l'impostazione dei Reg. CE .
...Cominciamo dal reg. CE 1907/90
... breve sintesi delle normative di riferimento
«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91 (regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90) Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido, Nessun trattamento
«D.Lgs 65/93 (04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati” Circ. Min. n.168 10/11/2003 Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova” Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!) ù
«Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) --> Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1 19/01/2004 (Precisa che la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 --- Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. --- quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso
NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati”

MICOTOSSINE agg. (Reg Ce 1881/06 e 1126/07)

Micotossine e Contaminanti … Le micotossine sono normate a livello comunitario con il Reg. (CE) relativo ai contaminanti nei prodotti alimentari
Reg CE N. 1881/2006 E IL Reg CE N. 1126/2007 Questo regolamento abroga il Reg. (CE) n. 466/2001 e le successive modifiche. Tab. Funghi Tab. alimenti rischio La normativa per la parte del Fusarium (Reg.to 1881/2006) è stata revisionata dal REG CE N. 1126/2007 a seguito delle proposte dal Comitato Tecnico UE.vedi ulteriori informazioni sul sito http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/index_en.htm ....il 28 settembre 2007 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento 1126/07 che modifica il 1881/2006 con i nuovi tenori massimi di Deossinivalenolo, Zearalenone e Fumonisine nei prodotti alimentari.
Tarcisio

06 giugno 2009

SCARTIALIMENTARI: rifiuti o sottoprodotti ?

“… è rifiuto ogni prodotto ... di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o ne abbia l'intenzione, (D.lgs 22/97 art.6) ma … non ci sono i cod CER (DM 05.02.1998), --> sottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari) --> la UE contro l’italia sentenza scarti UE vs Italy - Scarti la condanna --> Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999 e COM.2002 (LG utilizzo sottoprodotti) La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava ...
RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI:
La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava al di là delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le ipotesi in cui non occorre considerare come rifiuto un materiale risultante da un processo di fabbricazione, che non è destinato in via principale alla sua produzione.
La Commissione ha osservato che gli indirizzi operativi formulati nella circolare ministeriale italiana del giugno 1999 e nel comunicato del 2002 equivalgono a escludere dal regime nazionale di gestione dei rifiuti gli scarti alimentari utilizzati per la produzione di mangimi in forza dell’osservanza di specifiche norme igienico-sanitarie.
ü 5 febbraio 1997 D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi): nessuna definizione di sottoprodotti ü 28 giugno 1999 Circolare MinAmbiente (Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999) la sulla definizione di rifiuto di cui alla Dir. 91/156, reca i criteri per sottrarre alle norme sui rifiuti i materiali e le sostanze aventi le caratteristiche delle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero. ü 2 giugno 2002 Linee Guida MinSalute relative alla disciplina igienico-sanitaria per l’impiego dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo/commerciale delle industrie alimentari nell'alimentazione animale.
Stando a tali indirizzi, …sarebbe sufficiente che un residuo dell’industria agroalimentare sia destinato alla produzione di mangimi per volontà manifesta del detentore affinché tale residuo sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti.
La Corte di Giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda i sottoprodotti, che, se il detentore ne ricava un vantaggio economico, si può concludere che quest’ultimo non «si disfa» del sottoprodotto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
Tuttavia, dal momento che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, l’esclusione dell’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo se ricorrono alcune condizioni, che consentono di considerare che il riutilizzo non è semplicemente eventuale, ma certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione.
Secondo la Commissione, sarebbe inoltre necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva.
Orbene, contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare.
La Repubblica italiana rileva che i materiali ed i sottoprodotti derivanti dai processi di produzione dell’industria agroalimentare sono «materie prime per mangimi», ai sensi del comunicato del 2002, ove esista la volontà del produttore di utilizzarli nel ciclo alimentare zootecnico, purché determinate condizioni igieniche e sanitarie siano rispettate.
Tale volontà, associata al riutilizzo certo dei sottoprodotti stessi, costituirebbe una prova sufficiente del fatto che manca la volontà del detentore di «disfarsi» del materiale in questione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
La Repubblica italiana avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell’Ambiente 28 giugno 1999 (vedi file), recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell’alimentazione animale, tali da escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e avendo, per mezzo dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
In allegato Sentenza della Corte di GiustiziaSottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari)
Fonte AlimentiNews.it www.alimentinews.it/web e www.ambiente.it/impresa/lica/2001/dalessandris1.htm

24 aprile 2009

NUOVO PACCHETTO IGIENE

Sicurezza… Qualità e Tipicità … (Reg. 178)
… Elevare il livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali [//], garantendo il funzionamento del mercato interno
Il nuovo concetto di Sicurezza Alimentare: Sicurezza… Qualità e Tipicità … (Reg. 178)

2002à Libro Bianco (Reg. 178/2002) principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
… 2004 PACCHETTO IGIENE … Reg.to 852/2004 n.853 n.854 n.882



Regolamento n.178/2002 del 28.01.2002 stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare


Regolamento n.882/2004 del 29.04.2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute sul benessere degli animali

Regolamento n.854/2004 del 29.04.2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano


Regolamento n.852/2004
del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
Regolamento n.853/2004 del 29.04.2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Aspetti salienti: stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare; elenca i principi prioritari (responsabilità, sicurezza, catena freddo, haccp; fornisce ulteriori definizioni rispetto al 178/02; ribadisce che l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma incoraggia l’uso di prassi corrette in materia d’igiene in questo settore.
Introduzione sistema HACCP:
Il pacchetto igiene introduce i principi HACCP (analisi dei pericoli – punti critici per il loro controllo) in tutto il settore alimentare, ad eccezione delle aziende agricole e zootecniche


Il sistema HACCP e le aziende agricole:
Gli agricoltori non hanno l’obbligo di introdurre questo sistema ma devono essere incoraggiati a farlo. Il settore agricolo deve comunque preparare delle guide per le buone pratiche che precisino gli obblighi da rispettare in materia di igiene degli alimenti, quali regole di igiene, qualità dei mangimi, norme sul benessere degli animali, lotta contro i parassiti, registri sulla salute degli animali.

DEROGHE ALLE NORME D'IGIENE: le norme non si applicano alla produzione primaria destinata ad uso privato, alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale o a punti locali di vendita al dettaglio, come la vendita diretta alla fattoria o in piccoli negozi al dettaglio.

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (dal 01 gen 07)

In maggio il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti. Con questa regola i clamis già dichiarati e quelli futuri, saranno disciplinatyi dalla nuova legge e dovranno essere sottoposti all'approvazione della EFSA

PRODOTTI DOLCIARI disciplinare è legge


I dolciari da forno prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, hanno una precisa dfinizione della composizione, etichettatura stabiliti dal d.to 22-7-05. vedi il deplians (pdf da 1Mb). Gli elementi chiave per i prodotti da ricorrenza sono: Lievitazione naturale, non margarina , Uova fresche ecc., mentre per il savoiardo e per gli amaretti la q.tà di uova e mandorle.
Entrata in vigore a partire dal 27/gen/2006