20 dicembre 2011

... per il reg. è obbligatorio nel "CAMPO VISIVO PRINCIPALE

Il nuovo regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura distingue …

-il «CAMPO VISIVO»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, dal
-
CAMPO VISIVO PRINCIPALE»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto, che gli permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ….
Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’OSA;

Cosa va dichiarato nel campo visivo esposto al primo sguardo (principale), l’art.34 §3 indica che va esposto:

1) valore energetico, oppure
2) le GDA (energia, grassi, ac. grassi saturi, zucchero e sale)

si ricorda che tutte le 7 informazioni della "nuova" nutrizionale, devono stare nello stesso campo visivo (energia, grassi, di cui saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, vedi vedi art. 34 e 30).


Altri alimenti “particolari” (vedi allegato III) l’etichettatura deve comprendere altri informazioni indicazioni complementari, per es. le bevande con elevato tenore di caffeina la dicitura «elevato tenore di caffeina ed altre info deve figurare vicino alla denominazione della bevanda …

23 novembre 2011

BREVE INFO sul REG UE 1169/11 x ETICHETTE


 Ieri 22/11, dopo un iter di quasi 4 anni, è stato pubblicato sulla GU dell’Unione Europea il nuovo Regolamento comunitario 1169/2011 relativo alle informazioni alimentari, che introduce alcuni nuovi obblighi per i produttori.

Le principali variazioni della nuova normativa sono relative a …
INDICAZIONE DI ORIGINE: c’è l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI A 7 ELEMENTI: si dovrà indicare in etichetta il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, .. espresse a 100g o in porzioni. ...Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.
ETICHETTE PIÙ LEGGIBILI : Il Regolamento stabilisce per le diciture obbligatorie un’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm.

ALLERGENI IN EVIDENZA ETICHETTA ANCHE AL RISTORANTE: Obbligo per tutti di indicare la presenza di allergeni, che saranno evidenziate nella lista degli ingredienti
L’INDICAZIONE DI “OLI E GRASSI VEGETALI” deve essere abbinata al tipo di oli o grassi utilizzato (es. colza, soia, palma, arachide).
CONGELATI E SURGELATI PIÙ CHIARI: Gli alimenti congelati o surgelati venduti scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
RESPONSABILITA’: Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori. “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l’importatore nel mercato UE”.
ENTRATA IN VIGORE … Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali), precisamente dal dicembre 2014 per alcuni punti e dal dicembre 2016 per la tabella nutrizionale.


Testo integrale al link   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF

tb

31 agosto 2011

Da 2012 sono vietate le gabbie? ...NO

NO !
Ricordo che dal 1° gennaio 2012 entra in vigore l’ultimo requisito del Decreto Legislativo 267/03 che recepisce le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, conosciute come direttive che si occupano del benessere delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento".

Questo direttiva ha introdotto già dal 2003 a oggi dei requisiti agli allevamenti per migliorare il benessere delle ovaiole.


In particolare l’ultimo requisito dl 1° gennaio 2012 rende obbligatorie le gabbie " modificate" che garantistono una serie di cambiamenti quali per esempio:
• Uno spazio utilizzabile che passa da 550 ad almeno 750 cm2 per animale”
• Mangiatoia migliori (min 12 cm), abbeveratoio, altezza, pendenza, dispositivi per accorciare le unghie, ecc ... …
Non cambia nulla per la tipologia di allevamento che possono sempre essere di 4 tipi: 0 Biologico, 1 all’aperto, 2 al suolo e di tipo 3 in gabbia … anche se ora sono migliori (“modificate / arrichite”)


È prevedibile che ci possano essere degli effetti, basti pensare che dovendo passare da 550 a 750 … … il 30% parco animali diminuisce e di conseguenza anche la disponibilità uova con il forte rischio aumento dei prezzi.


Rif. dir 74/1999

t.

29 agosto 2011

LE UOVA FREE RANGE

acquistando uova al supermercato si trovano in etichetta varie tipologie, ecco qui di seguito una piccola informativa sulle modalità di all’allevamento delle galline Ovaiole,... le galline possono essere allevate in:

nr 3 - BATTERIA (o gabbia)       ... Sono strutture metalliche (con dimensioni minime fissate x legge) sono sovrapposte in 4-5 livelli ed ognuna contiene 5 animali con una densità di popolazione di 22 animali per metro quadrato.
nr 2 - A TERRA      ... Nell'allevamento a terra le galline vivono libere in capannoni a diversi livelli, con caratteristiche fissate x legge, la densità min. è di circa 10 capi per m2
nr 1 - all'APERTO
(FREE RANGE)      ...le galline hanno a disposizione un ricovero al riparo dalle intemperie, con mangiatoie e abbeveratoi, ed uno spazio aperto dove razzolare. In questo caso la densità di popolazione è minore.
nr 0 - BIOLOGICO...      Sono allevate all'aperto, ma segue un proprio disciplinare di produzione che prevede l'utilizzo di razze di galline rustiche. La densità di popolazione non deve essere superiore i 6 animali per m2 L'alimentazione deve essere effettuata con mangimi biologici, in genere cereali.


... Il numero indicato è quello che si trova stampigliato sulle uova che acquistiamo al supermercato

la legge di riferimento è ...il D. Lgs 267/2003 (rif. Dir 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento")
e reg 2295/2003 e Reg CE 89/2006 
t.




23 agosto 2011

lo posso chiamare ... PANETTONE ARTIGIANALE?

... aspettando le preziose considerazioni dei nostri esperti provo oggi a portare alcune mie brevi riflessioni,
... la prima considerazione logica è che il termine “ARTIGIANALE” in italiano significa: fatto da un artigiano; dell'artigianato.


Quindi sembra che TUTTE le persona inscritte all’albo degli artigiani (CNA, UPA, CIA …) possano produrre prodotti ARTIGIANALI … gelati, birre, dolci …

Però nel campo dell’etichettatura non sempre vale la logica, ma ha valore la legislazione, anche se la questione "Artigianale" non è ben regolamentata e ci sono vari spazi interpretativi.

C'è da precisare che esiste la Circolare Min 168 del 2003 (LINK) che al punto F afferma che spesso tale termine viene abusato usando riferimenti del tipo "produzione artigianale" come se si trattasse di una garanzia di qualità […]
La circolare afferma che il termine ARTIGIANALE concerne solo le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità.


L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti.

E' utile ricordare che il D. lgs. n. 74/1992, anche se di portata generale, vieta ogni forma di pubblicità subliminale e subordina l'uso dei termini «garantito e garanzia» e simili, quali «selezionato e scelto», alla precisazione in etichetta del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

… a breve alcune mie riflessioni sul “Pandoro «lavorato a mano»”
Tarcisio Brunelli

29 giugno 2011

posso chiamare un PANETTONE ARTIGIANALE?

posso chiamare un PANETTONE ARTIGIANALE?
... ... la risposta breve

11 maggio 2011

GESTIONE DELLE CRISI


Il nostro amico “Biga”  vuole lasciarci alcune riflessioni sulla questione della gestione della crisi nell’industria alimentare. “… l’industria alimentare può essere soggetta a un calo di fiducia da parte dei consumatori per motivi comuni al settore in cui opera … […], gli scandali che ci ricordiamo sono vari … metanolo nel vino , mucca pazza, polli alla diossina, latte alla melamina, mozzarelle blu, ecc...
Dobbiamo ricordarci anche che ogni crisi alimentare porta ad una modifica ed un miglioramento. …
… il metanolo ha portato all’attuale livello qualitativo dell’enologia,
… la mucca pazza ha portato ad un sistema di rintracciabilità, che offre fiducia al mercato.

Inoltre ogni singola azienda può trarre vantaggio dalle crisi perché possono imparare a rafforzare i propri valori ed a migliorare i propri processi

... continua



L.

27 aprile 2011

SCELTISSIMA CARNE EQUINA ... ... forse

La Stampa ci racconta che la procura sta indagando sulla carne equina falsa venduta in due punti vendita Auchan a Torino.  L’indagine sull’AD Auchan Italia e sul Direttore dell’iper è condotta dal procuratore Raffaele Guariniello l’eventuale accusa è per frode in commercio e commercializzazione di sostanze pericolose per la salute. La carne venduta come carne scelta equina sembra essere carne tritata di pollo, bovino e maiale e fra l’altro contaminata da listeria monocytogenes :-( .
Gli investigatori, hanno verificato che il punto vendita incriminato nel 2010 ha acquistato 12 q.li di carne di cavallo, ma ne ha venduti 30 … …


C’è qualcuno che maliziosamente mi fa notare che proprio quelli di Auchan sono i più attivi per “promuovere” nelle aziende fornitrici quegli onerosi standard IFS (http://www.ifs-certification.com/)  e relativi audit!
     
 LINK Articolo

21 aprile 2011

VIDEO SUGLI AROMI

Video della Gabanelli
... sugli gli aromi naturali / sintesi
e i controlli per distinguerli...

riferimenti leggislativi UE x aromi

30 marzo 2011

VANIGLIA NATURALE

Visto che sempre più spesso in questo periodo nell’industria alimentare si riflette sulla questione aromi naturali e/o sintesi ecc … … mi permetto di riportare due veloci riflessioni per chiarire cosa si intende per aroma naturale.
Più precisamente valutare la questione della Vanillina naturale (aroma naturale vaniglia) che non è detto che derivi dalle bacche di vaniglia.
Infatti per fare l’aroma naturale ci sono due vie:


Vanillina Naturale: estratto da bacche di vaniglia
costo (3000 - 5000€/Kg di Vanillina), può essere indicato in etichetta à aroma naturale di vaniglia o aroma naturale
 Vanillina Naturale: estratto da altri materiali naturali (fermentazione a partire dalla lignina, da chiodi di garofano, dall’ac. ferrulico del riso o altre fermentazioni batteriche ecc.) costo (200-800€/Kg di Vanillina), può essere indicato in etichetta à aroma naturale
Vanillina di sintesi: prodotto per via chimica costo (10-15€/Kg di Vanillina), può essere indicato in etichetta à aroma


Viste le grosse differenze di prezzo mi segnalano che in questo campo ci sono spesso piccoli o grandi inganni.
Tipo ed Origine                                    --> Costo (€ /kg vanillina)       --> in Etichetta
Vanillina Naturale da bacche di vaniglia -->  3000-5000                             --> aroma naturale di vaniglia o aroma naturale
Vanillina Naturale da altre fonti naturali
(lignina,chiodi di garofano ecc.)            --> 200-800                                 --> aroma naturale


Vanillina da sintesi chimica                 --> 10-15                                    --> aroma

26 febbraio 2011

ETICHETTATURA d'ORIGINE, ma noi siamo in Europa?

In dicembre è uscito il disegno di legge che rende obbligatorio indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la provenienza, tale traguardo viene visto da parte di alcuni stati membri della UE come un ritorno a vecchi nazionalismi in contrasto con lo spirito unitario del mercato unico europeo.



In Europa l’etichettatura è fonte di dibattito e confronti, infatti, il Consiglio UE ha fatto un accordo con gli stati membri per la proposta per il nuovo regolamento sull’etichettatura alimentare. L’ultimo passaggio la scorsa settimana quando l’intesa è accettata con voto contrario dell’Italia, che ha ritenuto tale intesa poco rigida per l’indicazione del paese d’origine.
Questo futuro regolamento proporrà come obbligatorio alcune informazioni nutrizionali (Kcal, grassi, saturi, sale ecc.), e per alcuni (pochi) prodotti l’indicazione del paese d’origine.


Per il nostro disegno di legge (etichetta d’origine) rimangono ancora fra i tecnici vari dubbi sulle modalità applicative, sia per l’aspetto tecnico sia per il futuro l’iter legislativo
tarcisio

08 febbraio 2011

ETICHETTATURA VINI allergeni, PROROGA

Etichettatura allergeni, proroga al 30 giugno 2012:  La Commissione Ue, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2012 del termine dell’esenzione dell’obbligo dell’etichettatura degli allergeni dei vini di cui all'allegato XI ter del reg. n. 1234/2007, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE (obbligatoria la sola dicitura relativa al contenuto dei solfiti).
Per ulteriori dettagli: Regolamento n. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini. (GU n. L 263 del 10-11-2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:347:0027:0028:IT:PDF
by http://www.uiv.it/

…ma in ITALIA CI SONO OGM AUTORIZZATI?


Sì,
Vedi il sito:   ttp://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

L’Italia, in quanto membro UE, ha l’obbligo di recepire le Dir. Comunitarie e di ottemperare i Reg CE.    Di conseguenza non possiamo limitare l’importazione di prodotti OGM autorizzati a livello UE, né in teoria a vietarne la coltivazione se non per motivazioni scientificamente supportate.
L’introduzione di colture OGM in Italia è stata fortemente contrastata: MIPAF Pecoraro (Gov. Amato II) e Alemanno (Gov. Berlusconi I e II).

Nel 2000 con un decreto del Governo Amato si è tentato di bloccare l'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais OGM, autorizzati a livello UE con il Reg CE 258/97 basato sul principio di "sostanziale equivalenza". 

Nonostante un parere dell'Istituto Superiore di Sanità non avesse evidenziato alcun rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti, il decreto invocava la clausola di salvaguardia, prevista dal Regolamento 258/97, motivato dalla mancanza di una seria analisi dell'impatto ambientale e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della proteina transgenica (tra le 0,04 e le 30 parti per milione).


Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha annullato tale decreto in quanto non era stata prodotta alcuna prova di pericolosità collegata a tale presenza e pertanto non esisteva alcun motivo per considerare pericolosi tali prodotti.
riflessioni del dott. F.Magalini & Wiki

06 febbraio 2011

ETICHETTATURA d'ORIGINE … ma è una vera tutela??

Via libera alle etichette d'origine obbligatorie per tutti i prodotti agroalimentari.
Il ddl 2260 (dell’ex ministro Zaia) è legge dopo la votazione all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa (gen 2011).
Un punto centrare del DDl ora legge è …La distinzione tra prodotti alimentari non trasformati (x es. uova) e quelli trasformati (pasta, biscotti, torte ecc.).


Per gli alimenti non trasformati, l'indicazione di provenienza è il Paese di produzione, ricordiamo che tanti hanno già ora l’obbligo di indicarlo
Per gli alimenti trasformati visto che ci possono essere più fasi la legge prevede che “l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti..”


ho alcuni dubbi    ….sull’etichetta di biscotto sarà necessario indicare l’origine della farina (materia prima prevalente)… o quella del grano? …
Per un tortellino ripieno di carne va indicato il luogo dell'allevamento dell'animale?
In più non sarà sempre facile individuare l’ultima trasformazione sostanziale … per la margarina viene raccolta la palma, avviene il frazionamento, raffinazione, trattamenti, estrusione confezionamento in alcuni casi in nazioni diverse
… qual è la fase prevalente … l’ estrusione confezionamento ???.


Se come alcuni sostengono la norma dice che x una confezione di biscotti si potrà scrivere "origine italiana" anche se se contengono solo il 51% di farina italiana (materia agricola prevalente).  
Il consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto 100% italiano quando in realtà non lo è totalmente. (il fatto alimentare)


Nessuna novità sostanziale per OGM ...nella nuova legge si obbliga di indicare il di provenienza anche per OGM, ma il limite di tolleranza (0,9%) stabilito dalla legge per l’eventuale inquinamento accidentale resta immutato.
C’è inoltre il rischio che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE che prevede l’indicazione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti, mentre per altri l’informazione è già obbligatoria.
Un copione già messo in scena con la legge 204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'incompatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò l'Italia dall'applicarla".
TESTO INTEGRALE DDL  (tb)

27 gennaio 2011

UOVA alla DIOSSINA ... in piccoli allevamenti MANTOVANI

è stato ritrovato una q.tàdi uova contenenti diossina, pcb e altre sostanze cancerogene in aree prossime a impianti industriali del mantovano. I campioni erano stati prelevati negli allevamenti rurali nel corso di una campagna straordinaria di indagine partita ad ottobre e che ha coinvolto anche allevamenti bovini. Negativi, finora, i riscontri per il latte, mentre almeno quattro partite di uova sarebbero risultate positive, circostanza che ha indotto l'Asl di Mantova ad emettere i primi divieti di consumo e di commercializzazione delle uova, degli ovoderivati e delle galline negli allevamenti rurali contaminati.

22 gennaio 2011

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (AROMI)

Nei pandori e panettoni va indicata la dicitura AROMI o AROMI NATURAL IDENTICI (come sostengono alcuni riferendosi a quanto indicato dal D.M del 22.7.2005)


va indicato AROMI (se di sintesi) e AROMI NATURALE … Se naturale.
Infatti secondo l’art. 6 del D.Lgs 109 del 1992 (che regola l’etichettatura) anche la dicitura “aromi natural identici” (prevista dal DM 22.7.2005) viene sostituita con la dicitura AROMI. Infatti tale l’art. 6 prevede che. “gli aromi sono designati con il termine di AROMI, oppure con una indicazione più specifica, oppure con una descrizione dell’aroma”.


Infatti il termine “aromi natural identici” non è mai usato nell’etichettatura dei prodotto finito preconfezionato in quanto può essere fonte di malintesi e far pensare al consumatore che si tratti di un aroma naturale anziché di sintesi. A tal riguardo si ricorda che la UE ha recentemente emesso Reg. CE 1334/2008, come discusso tempo fa su questo blog
... riflessioni di tTB

11 gennaio 2011

AROMI: Reg.CE 1334/08 ... alcune riflessioni

Obiettivo del Reg: aumentare la sicurezza e non indurre in errore il consumatore ...
La norma regolamenta, in modo un po’ più “rigido” il mondo degli aromi, in particolare permane la distinzione in:

Aromi Naturali (dichiarati in etichetta “Aromi Naturali”)
Aromi di sintesi, (dichiarati in etichetta “Aromi”) per quest’ultimi, non esisterà più la classificazione tecnica in artificiali (x es. etilvanillina) e naturalidentici (x es. vanillina), …classificazione, quest’ultima, che in ogni caso tale classificazione non arrivava al consumatore, andranno inoltre dichiarati gli allergeni e il tmc (scheda tecnica).

Spicca nel regolamento in particolare la novità sulle diciture degli aromi naturali, che saranno maggiormente dettagliate … alcuni esempi …
Sarà necesario scrivere in etichetta “aroma naturale di limone con altri aromi naturali” … se nell’aroma naturale utilizzato c’è meno del del 95% dell’aroma principale (limone), (...)

Va dichiarato “aromi naturalisolo e solamente quando i singoli ingredienti usati per la sostanza aromatica non provengono dalla “fonte” (frutto/prodotto) da cui prende il nome l’aroma. Per esempio alcuni degli ingredienti impiegati nella produzione dell’aroma naturale vaniglia (quelle meno costose/pregiate) presi singolarmente non sanno di vaniglia e provengono da processi fermentativi naturali e solo in piccola parte dalle bacche di vaniglia … in questo caso (pare) vada scritto aromi naturali.     Al contrario se la sostanza aromatica è realizzata prevalentemente con ingredienti del frutto da cui prende il nome (x es. limone) non posso indicare solo “aromi naturali”, ma come visto sopra va indicato… aroma naturale di limone con  …


A complicare le cose ci sono alcune (momentanee) lacune legislative, infatti il Reg. CE 1334/08 apporta delle modifiche alla Dir. CE 2000/13 … ma non può modificare le norme con cui tale Diretiva è stata recepita nei vari stati membri (d.lgs 181/2003),    … per cui molti dubbi permangono .. anche sui tempi di attuazione, che leggendo il regolamento,  dovrebbe in teoria entrare in vigore il 20 gennaio!!!
Fra l’altro queste regole scelte del legislatore non piacciono a nessuno dei produttori e permangono in giro (fra gli esperti) ancora molti dubbi interpretativi da chiarire. … staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.
(tb)

07 gennaio 2011

NUOVO ALLARME DIOSSINA

È da qualche giorno che alcune catene della GDO tedesche chiedono ai propri fornitori (italiani) garanzie per la presenza di diossina nelle uova. Infatti le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione Europea (il 27 dicembre) un nuovo allarme per la potenziale presenza di diossina nei prodotti animali (uova carne …),... ...
L’ipotesi è che la fonte siano “mangimi alla diossina”.

Il Ministero tedesco dell'agricoltura ha vietato la vendita di uova, latte e carne prodotte dalle aziende che hanno usato il mangime potenzialmente contaminato. Si legge dal sito della Commissione Europea che oltre 1000 aziende agricole hanno ricevuto mangimi con composti sospetti nelle diverse regioni tedesche. L’origine dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che l’origine sia iniziato per uno scorretto uso di acidi grassi che erano invece destinati alla lavorazione della carta, che si è “confuso” nei grassi vegetali destinati alla produzione del mangime.
Uno dei maggiori destinatari di quel mangime sono stati gli allevamenti di galline ovaiole, infatti quelle uova avevano presenza di diossina oltre il limite previsto.
La diossina è una sostanza chimica cancerogena (vedi l’articolo fatto qualche tempo fa “PCB e Diossine contaminanti alimentari?”  ... qui sotto
È utile controllare il RASFF (vedi link nel sito www.tecnologoalimentare.it), che riceverà in tempo reale tutte le informazioni delle autorità tedesche e dalla Commissione Europea (http://europa.eu/)

Dai vari siti si legge che alle autorità italiane non è pervenuta nessuna segnalazione di alimenti a rischio diossina dalla Germania.
(fonte: sito della EU : http://europa.eu/)
tb

03 gennaio 2011

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (II FARINA)

... è un errore usare nei prodotti da forno la dicitura FARINA di GRANO TENERO di TIPO “0” anzichè FARINA di FRUMENTO?
NO... non è un errore,
... infatti in base al punto A della circolare 10/11/2003 nr. 168 del Min. Ind. Com. ed Artig. in etichettatura ... ... “la dicitura farina di grano tenero di tipo “0” (obbligatoria per gli sfarinati) ... può essere sostituita più semplicemente con la frase generica FARINA DI FRUMENTO”, ma tale semplificazione non è però  un obbligo di legge.

(Tarcisio Brunelli)

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (I)

È possibile verificare se un prodotto rispetta il DM del 22.7.2005  dalla sola lettura dell’etichetta? 
No!,
Si fa presente che l’etichettatura di un prodotto è disciplinata dal D.Lgs 109 del 1992  il quale prevede una elencazione degli ingredienti in base alla quantità decrescente utilizzata all’atto dell’impasto, mentre il decreto M.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 22.7.2005  prescrive quali e in quale misura debbano essere gli ingredienti necessari per far si che un prodotto da forno possa avere una determinata denominazione. La corrispondenza al D.M del 22.7.2005 non può essere verificata dalla lettura dell’etichetta,  ma dalla verifica dell’utilizzo delle materie prime e quindi verificando la tracciabilità dell’azienda.
(è il mio parere ... ... Tarcisio Brunelli)