27 gennaio 2011

UOVA alla DIOSSINA ... in piccoli allevamenti MANTOVANI

è stato ritrovato una q.tàdi uova contenenti diossina, pcb e altre sostanze cancerogene in aree prossime a impianti industriali del mantovano. I campioni erano stati prelevati negli allevamenti rurali nel corso di una campagna straordinaria di indagine partita ad ottobre e che ha coinvolto anche allevamenti bovini. Negativi, finora, i riscontri per il latte, mentre almeno quattro partite di uova sarebbero risultate positive, circostanza che ha indotto l'Asl di Mantova ad emettere i primi divieti di consumo e di commercializzazione delle uova, degli ovoderivati e delle galline negli allevamenti rurali contaminati.

22 gennaio 2011

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (AROMI)

Nei pandori e panettoni va indicata la dicitura AROMI o AROMI NATURAL IDENTICI (come sostengono alcuni riferendosi a quanto indicato dal D.M del 22.7.2005)


va indicato AROMI (se di sintesi) e AROMI NATURALE … Se naturale.
Infatti secondo l’art. 6 del D.Lgs 109 del 1992 (che regola l’etichettatura) anche la dicitura “aromi natural identici” (prevista dal DM 22.7.2005) viene sostituita con la dicitura AROMI. Infatti tale l’art. 6 prevede che. “gli aromi sono designati con il termine di AROMI, oppure con una indicazione più specifica, oppure con una descrizione dell’aroma”.


Infatti il termine “aromi natural identici” non è mai usato nell’etichettatura dei prodotto finito preconfezionato in quanto può essere fonte di malintesi e far pensare al consumatore che si tratti di un aroma naturale anziché di sintesi. A tal riguardo si ricorda che la UE ha recentemente emesso Reg. CE 1334/2008, come discusso tempo fa su questo blog
... riflessioni di tTB

11 gennaio 2011

AROMI: Reg.CE 1334/08 ... alcune riflessioni

Obiettivo del Reg: aumentare la sicurezza e non indurre in errore il consumatore ...
La norma regolamenta, in modo un po’ più “rigido” il mondo degli aromi, in particolare permane la distinzione in:

Aromi Naturali (dichiarati in etichetta “Aromi Naturali”)
Aromi di sintesi, (dichiarati in etichetta “Aromi”) per quest’ultimi, non esisterà più la classificazione tecnica in artificiali (x es. etilvanillina) e naturalidentici (x es. vanillina), …classificazione, quest’ultima, che in ogni caso tale classificazione non arrivava al consumatore, andranno inoltre dichiarati gli allergeni e il tmc (scheda tecnica).

Spicca nel regolamento in particolare la novità sulle diciture degli aromi naturali, che saranno maggiormente dettagliate … alcuni esempi …
Sarà necesario scrivere in etichetta “aroma naturale di limone con altri aromi naturali” … se nell’aroma naturale utilizzato c’è meno del del 95% dell’aroma principale (limone), (...)

Va dichiarato “aromi naturalisolo e solamente quando i singoli ingredienti usati per la sostanza aromatica non provengono dalla “fonte” (frutto/prodotto) da cui prende il nome l’aroma. Per esempio alcuni degli ingredienti impiegati nella produzione dell’aroma naturale vaniglia (quelle meno costose/pregiate) presi singolarmente non sanno di vaniglia e provengono da processi fermentativi naturali e solo in piccola parte dalle bacche di vaniglia … in questo caso (pare) vada scritto aromi naturali.     Al contrario se la sostanza aromatica è realizzata prevalentemente con ingredienti del frutto da cui prende il nome (x es. limone) non posso indicare solo “aromi naturali”, ma come visto sopra va indicato… aroma naturale di limone con  …


A complicare le cose ci sono alcune (momentanee) lacune legislative, infatti il Reg. CE 1334/08 apporta delle modifiche alla Dir. CE 2000/13 … ma non può modificare le norme con cui tale Diretiva è stata recepita nei vari stati membri (d.lgs 181/2003),    … per cui molti dubbi permangono .. anche sui tempi di attuazione, che leggendo il regolamento,  dovrebbe in teoria entrare in vigore il 20 gennaio!!!
Fra l’altro queste regole scelte del legislatore non piacciono a nessuno dei produttori e permangono in giro (fra gli esperti) ancora molti dubbi interpretativi da chiarire. … staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.
(tb)

07 gennaio 2011

NUOVO ALLARME DIOSSINA

È da qualche giorno che alcune catene della GDO tedesche chiedono ai propri fornitori (italiani) garanzie per la presenza di diossina nelle uova. Infatti le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione Europea (il 27 dicembre) un nuovo allarme per la potenziale presenza di diossina nei prodotti animali (uova carne …),... ...
L’ipotesi è che la fonte siano “mangimi alla diossina”.

Il Ministero tedesco dell'agricoltura ha vietato la vendita di uova, latte e carne prodotte dalle aziende che hanno usato il mangime potenzialmente contaminato. Si legge dal sito della Commissione Europea che oltre 1000 aziende agricole hanno ricevuto mangimi con composti sospetti nelle diverse regioni tedesche. L’origine dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che l’origine sia iniziato per uno scorretto uso di acidi grassi che erano invece destinati alla lavorazione della carta, che si è “confuso” nei grassi vegetali destinati alla produzione del mangime.
Uno dei maggiori destinatari di quel mangime sono stati gli allevamenti di galline ovaiole, infatti quelle uova avevano presenza di diossina oltre il limite previsto.
La diossina è una sostanza chimica cancerogena (vedi l’articolo fatto qualche tempo fa “PCB e Diossine contaminanti alimentari?”  ... qui sotto
È utile controllare il RASFF (vedi link nel sito www.tecnologoalimentare.it), che riceverà in tempo reale tutte le informazioni delle autorità tedesche e dalla Commissione Europea (http://europa.eu/)

Dai vari siti si legge che alle autorità italiane non è pervenuta nessuna segnalazione di alimenti a rischio diossina dalla Germania.
(fonte: sito della EU : http://europa.eu/)
tb

03 gennaio 2011

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (II FARINA)

... è un errore usare nei prodotti da forno la dicitura FARINA di GRANO TENERO di TIPO “0” anzichè FARINA di FRUMENTO?
NO... non è un errore,
... infatti in base al punto A della circolare 10/11/2003 nr. 168 del Min. Ind. Com. ed Artig. in etichettatura ... ... “la dicitura farina di grano tenero di tipo “0” (obbligatoria per gli sfarinati) ... può essere sostituita più semplicemente con la frase generica FARINA DI FRUMENTO”, ma tale semplificazione non è però  un obbligo di legge.

(Tarcisio Brunelli)

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (I)

È possibile verificare se un prodotto rispetta il DM del 22.7.2005  dalla sola lettura dell’etichetta? 
No!,
Si fa presente che l’etichettatura di un prodotto è disciplinata dal D.Lgs 109 del 1992  il quale prevede una elencazione degli ingredienti in base alla quantità decrescente utilizzata all’atto dell’impasto, mentre il decreto M.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 22.7.2005  prescrive quali e in quale misura debbano essere gli ingredienti necessari per far si che un prodotto da forno possa avere una determinata denominazione. La corrispondenza al D.M del 22.7.2005 non può essere verificata dalla lettura dell’etichetta,  ma dalla verifica dell’utilizzo delle materie prime e quindi verificando la tracciabilità dell’azienda.
(è il mio parere ... ... Tarcisio Brunelli)