È dal 2011 che se ne parla, da quando è uscito il regolamento 1169/2011 .
Ora è disponibile la bozza di regolamento che stabilisce
le modalità di esecuzione dell’art. 26 regolamento UE 1169/ 11 che parla dell’INDICAZIONE
VOLONTARIA d'ORIGINE DEGLI ALIMENTI
… e i nostri decreti sulla provenienza del LATTE, GRANO (nella pasta), RISO e POMODORO voluti da Martina?
... quando sarà operativo il nuovo regolamento (apr.2019) probabilmente perderanno totalmente il loro valore!
In questo periodo la Commissione Europea ha aperto per 30gg
un “FEEDBACK PERIOD” che è partito il 4 gen. 2018 e termina il 1 Feb.2018 nel quale è aperta la CONSULTAZIONE PUBBLICA. LINK CONSULTAZIONE PUBBLICA
E' possibile ora esprimere le proprie opinioni (… solo in inglese!) e leggere le opinioni altrui
in riferimento a questo nuovo regolamento in draf/bozza.
Il regolamento proposto pone l'obbligo di indicare l'origine o la provenienza dell'ingrediente principale (... quello oltre al 50% o nel quid) quando questo non è coerente con l'indicazione dichiarata o implicitamente suggerita (da immagini, o testo, simboli) nel prodotto alimentare confezionato. ...
L’obbligo previsto dal nuovo regolamento NON SI APPLICA però per
...
– indicazione suggerita da MARCHI REGISTRATI (pizzaMantova srl, Montagnaitalia
SpA, Dolceverona Srl), .. o (probabilmente) da nomi usuali/comuni (veneziane, torinesi
ecc).
... ma basterà avere un proprio marchio registrato con un riferimento all’Italia o con una bandiera tricolore per essere esentati da questo nuovo regolamento?
... ma basterà avere un proprio marchio registrato con un riferimento all’Italia o con una bandiera tricolore per essere esentati da questo nuovo regolamento?
–origine nelle designazione
geografiche riconosciute (DOP, IGP, STG). ., … con il rischio che risulterà più
trasparente il non IGP rispetto all’IGP?
Per la bresaola della Valtellina IGP non è obbligatorio dichiarare l’origine della carne (spesso extra UE), mentre tale obbligo vale per gli analoghi prodotti non IGP !
Per la bresaola della Valtellina IGP non è obbligatorio dichiarare l’origine della carne (spesso extra UE), mentre tale obbligo vale per gli analoghi prodotti non IGP !
Il regolamento propone di indicare il paese di origine dell’ingrediente principale solo se diverso dal paese di origine indicato, e il grado di dettaglio sarà collegato al dettaglio con cui l’origine è stata dichiarata o suggerita sul prodotto: UE/ NON UE, Nazione, area geografica.
In alternativa il regolamento dichiara che è possibile anche dichiarare che … “(nome dell'ingrediente principale) non proviene da (il paese di origine del cibo)"o una forma che potrebbe avere lo stesso significato”.
In ogni caso l’origine dell’ingrediente principale va indicato in modo chiaro con
un’altezza minima di 1,2 mm (rif reg. UE 1169/11).
Nel caso in cui il Paese d’origine dell’alimento siano indicati con parole, la (diversa) provenienza dell’ingrediente principale deve essere nello stesso campo visivo con una dimensione di almeno il 75% dell’altezza dell’indicazione del Paese di origine dell’alimento.
Nel caso in cui il Paese d’origine dell’alimento siano indicati con parole, la (diversa) provenienza dell’ingrediente principale deve essere nello stesso campo visivo con una dimensione di almeno il 75% dell’altezza dell’indicazione del Paese di origine dell’alimento.
Anche nel caso si usino simboli la (diversa) origine dell’ingrediente
principale deve apparire nello stesso campo visivo in cui è posizionato il
simbolo che riporta l’origine dell’alimento.
il nuovo regolamento sarà operativo ai primi di aprile del 2019.
Tarcisio Brunelli