06 febbraio 2010

ALLERGENI nell'ETICHETTA del VINO (da giu 09)

NEW!!! del 06mar'08 ... ... IL COMMISSARIO EUROPEO ALLA SALUTE HA ACCETTATO DI SPOSTARE LA SCADENZA PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA ALLERGENI AL 31 DICEMBRE 2010

NOTIZIA ORIGINALE
La Comunità Europea, per evitare ostacoli posti dall’Italia (che non si decideva ad emanare un decreto per recepire la Direttiva sugli allergeni), ha modificato il regolamento inerente l’etichettatura! … … a meno di ripensamenti a partire da giugno 09 occorrerà di fatto dichiarare che il vino “contiene uovo” oppure “contiene latte”
By Brunelli T.

Nessun rinvio per gli allergeni nell’etichettatura.
In merito all’obbligo di indicare nell’etichettatura dei vini la presenza degli allergeni derivanti dal latte e dalle uova, temporaneamente sospeso fino al 31 maggio 2009, la Commissione UE, dopo che la irezione Generale Sanità della Commissione stessa (DG Sanco) ha rifiutato la possibilità di un’ulteriore proroga della scadenza e di poter riportare nell’etichettatura dei vini un pittogramma relativo alla presenza dell’allergene, raffigurando ad esempio l’uovo o il contenitore del latte, ha predisposto una nuova bozza di regolamento, in lingua inglese, per modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 753/02 che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2009.
Salvo ulteriori ripensamenti da parte della Commissione, per l’etichettatura dei vini che conterranno le sostanze allergeniche citate (quindi solo se presenti), al momento, sono state proposte le seguenti diciture, da noi liberamente tradotte in italiano: — per i solfiti contiene: “solfiti” o “diossido di zolfo”; — per i derivati del latte contiene: “latte”, “proteina di latte”, “caseina (latte)” o “latte (caseina)”, — per i derivati delle uova contiene: “uova”, “proteine di uova”, “albumina (uovo)”, “uovo (albumina)”, “lisozima (uovo)” o “uovo (lisozima)” a secondo delle sostanza usata; — per le proteine vegetali contiene: “grano”, “proteine di grano”, “grano (glutine)”, “glutine (grano)”.
Circa l’utilizzo delle lingue nelle succitate scritte, come per la precedente indicazione “contiene solfiti”, ci si dovrà attenere alle disposizioni fissate dai singoli membri (fonte ENO e-mail confederazione Italiana Vite e Vino)

ETICHETTATURA
è stato aggiunto al nuovo regolamento l’art. 49 riguardante gli allergeni: “Applicazione di alcune regole orizzontali”, che cita: “Nel caso in cui uno o più elementi listati nell’allegato IIIa alla Direttiva 2000/13/EC siano presenti nel vino (più precisamente: nei prodotti di cui all’all. IV al Reg. CE n. 479/2008), essi devono essere indicati in etichetta, preceduti dal termine “contiene”.
Esiste, invero, un progetto di regolamento che a modifica dell’art. 3, par. 3 del Reg. (CE) n. 753/2002 segna come data ultima di esenzione da tale obbligo il 31 maggio 2009. Pertanto, tutti i vini posti al mercato o etichettati dopo tale data, che contengano solfiti, derivati del latte, uova e cereali, devono essere chiaramente indicati in etichetta.
Tranne che per i solfiti (da indicare se il limite è superiore a 10 mg/lt), per gli altri allergeni non è fissato alcun limite: essi devono essere indicati comunque, nel caso siano stati usati nella produzione, anche se si presume ci siano tracce insignificanti.
La possibilità di proroghe per l’entrata in vigore del nuovo regolamento è minima, tenuto conto della determinazione della DG SANCO della Commissione e considerando che già la direttiva 2000/13/EC aveva fissato ampi tempi di sperimentazione (2 anni).
Esiste l’impegno politico di più Paesi produttori per ottenere un rinvio, tenuto presente che: 1) studi OIV in corso potrebbero dimostrare, entro la fine del 2009, la non pericolosità per la salute dei suddetti allergeni;
2) non esistono al momento metodi di analisi in grado di determinare esattamente la presenza di detti allergeni nel vino;
3) sarebbe più opportuno il rinvio, anche in considerazione che le nuove norme di etichettatura del vino entreranno in vigore dal primo agosto 2009. (by FederDOC 26/01/09)