Etichettatura allergeni, proroga al 30 giugno 2012: La Commissione Ue, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2012 del termine dell’esenzione dell’obbligo dell’etichettatura degli allergeni dei vini di cui all'allegato XI ter del reg. n. 1234/2007, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE (obbligatoria la sola dicitura relativa al contenuto dei solfiti).
Per ulteriori dettagli: Regolamento n. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini. (GU n. L 263 del 10-11-2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:347:0027:0028:IT:PDF
by http://www.uiv.it/
... benvenuto al "nostro Blog", punto d'incontro di alcuni amici ... tecnici del settore alimentare, ... attenti alla sicurezza alimentare
Visualizzazione post con etichetta allergeni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta allergeni. Mostra tutti i post
08 febbraio 2011
06 febbraio 2010
ALLERGENI nell'ETICHETTA del VINO (da giu 09)

NOTIZIA ORIGINALE
La Comunità Europea, per evitare ostacoli posti dall’Italia (che non si decideva ad emanare un decreto per recepire la Direttiva sugli allergeni), ha modificato il regolamento inerente l’etichettatura! … … a meno di ripensamenti a partire da giugno 09 occorrerà di fatto dichiarare che il vino “contiene uovo” oppure “contiene latte”
By Brunelli T.
Nessun rinvio per gli allergeni nell’etichettatura.
In merito all’obbligo di indicare nell’etichettatura dei vini la presenza degli allergeni derivanti dal latte e dalle uova, temporaneamente sospeso fino al 31 maggio 2009, la Commissione UE, dopo che la irezione Generale Sanità della Commissione stessa (DG Sanco) ha rifiutato la possibilità di un’ulteriore proroga della scadenza e di poter riportare nell’etichettatura dei vini un pittogramma relativo alla presenza dell’allergene, raffigurando ad esempio l’uovo o il contenitore del latte, ha predisposto una nuova bozza di regolamento, in lingua inglese, per modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 753/02 che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2009.
Salvo ulteriori ripensamenti da parte della Commissione, per l’etichettatura dei vini che conterranno le sostanze allergeniche citate (quindi solo se presenti), al momento, sono state proposte le seguenti diciture, da noi liberamente tradotte in italiano: — per i solfiti contiene: “solfiti” o “diossido di zolfo”; — per i derivati del latte contiene: “latte”, “proteina di latte”, “caseina (latte)” o “latte (caseina)”, — per i derivati delle uova contiene: “uova”, “proteine di uova”, “albumina (uovo)”, “uovo (albumina)”, “lisozima (uovo)” o “uovo (lisozima)” a secondo delle sostanza usata; — per le proteine vegetali contiene: “grano”, “proteine di grano”, “grano (glutine)”, “glutine (grano)”.
Circa l’utilizzo delle lingue nelle succitate scritte, come per la precedente indicazione “contiene solfiti”, ci si dovrà attenere alle disposizioni fissate dai singoli membri (fonte ENO e-mail confederazione Italiana Vite e Vino)
ETICHETTATURA
è stato aggiunto al nuovo regolamento l’art. 49 riguardante gli allergeni: “Applicazione di alcune regole orizzontali”, che cita: “Nel caso in cui uno o più elementi listati nell’allegato IIIa alla Direttiva 2000/13/EC siano presenti nel vino (più precisamente: nei prodotti di cui all’all. IV al Reg. CE n. 479/2008), essi devono essere indicati in etichetta, preceduti dal termine “contiene”.
Esiste, invero, un progetto di regolamento che a modifica dell’art. 3, par. 3 del Reg. (CE) n. 753/2002 segna come data ultima di esenzione da tale obbligo il 31 maggio 2009. Pertanto, tutti i vini posti al mercato o etichettati dopo tale data, che contengano solfiti, derivati del latte, uova e cereali, devono essere chiaramente indicati in etichetta.
Tranne che per i solfiti (da indicare se il limite è superiore a 10 mg/lt), per gli altri allergeni non è fissato alcun limite: essi devono essere indicati comunque, nel caso siano stati usati nella produzione, anche se si presume ci siano tracce insignificanti.
La possibilità di proroghe per l’entrata in vigore del nuovo regolamento è minima, tenuto conto della determinazione della DG SANCO della Commissione e considerando che già la direttiva 2000/13/EC aveva fissato ampi tempi di sperimentazione (2 anni).
Esiste l’impegno politico di più Paesi produttori per ottenere un rinvio, tenuto presente che: 1) studi OIV in corso potrebbero dimostrare, entro la fine del 2009, la non pericolosità per la salute dei suddetti allergeni;
2) non esistono al momento metodi di analisi in grado di determinare esattamente la presenza di detti allergeni nel vino;
3) sarebbe più opportuno il rinvio, anche in considerazione che le nuove norme di etichettatura del vino entreranno in vigore dal primo agosto 2009. (by FederDOC 26/01/09)
09 gennaio 2007
AGGIORNAMENTO LISTA ALLERGENI

Gli Stati membri:- autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi a partire dal 23 dicembre 2007; - vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi a partire dal 23 dicembre 2008. I prodotti non conformi etichettati prima di tale data potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. La nuova Direttiva dovrà essere recepita in
Iscriviti a:
Post (Atom)