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20 gennaio 2012

ECCO COME LE AZIENDE GARANTISCONO IL PESO ...

Le aziende ed i produttori che vendono prodotti preconfezionati con il peso nominale prefissato devono garantire di rispettare delle precise regole previste per legge (rif. L.690/78)

Nello specifico devono mettere in atto un sistema di controllo statistico prefissato e che dia evidenza che …

     1)    La media del peso netto riscontrata sia superiore al peso indicato sulla confezione (peso nominale);
2)    che ci sia una quantità limitata di sottopeso “leggeri” (chiamati difettosi e sono quei prodotti che pesano entro una fascia di peso tra T1 – T2, che in un prodotto da 1Kg è tra 985-970g);
3)    che non ci siano dei prodotti con sottopeso “grave” ( ...con peso inferiore a T2, per l'esempio sopra il limte sono i 970g).
per cui provate a pesare …
 
Oggi tutte le aziende hanno delle selezionatrici ponderali che pesano in modo automatico e sistematico tutto il prodotto realizzato garantendo in modo preciso il rispetto delle regole fissate dalla legge e viste in modo sintetico sopra
t.

20 dicembre 2011

... per il reg. è obbligatorio nel "CAMPO VISIVO PRINCIPALE

Il nuovo regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura distingue …

-il «CAMPO VISIVO»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, dal
-
CAMPO VISIVO PRINCIPALE»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto, che gli permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ….
Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’OSA;

Cosa va dichiarato nel campo visivo esposto al primo sguardo (principale), l’art.34 §3 indica che va esposto:

1) valore energetico, oppure
2) le GDA (energia, grassi, ac. grassi saturi, zucchero e sale)

si ricorda che tutte le 7 informazioni della "nuova" nutrizionale, devono stare nello stesso campo visivo (energia, grassi, di cui saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, vedi vedi art. 34 e 30).


Altri alimenti “particolari” (vedi allegato III) l’etichettatura deve comprendere altri informazioni indicazioni complementari, per es. le bevande con elevato tenore di caffeina la dicitura «elevato tenore di caffeina ed altre info deve figurare vicino alla denominazione della bevanda …

23 novembre 2011

BREVE INFO sul REG UE 1169/11 x ETICHETTE


 Ieri 22/11, dopo un iter di quasi 4 anni, è stato pubblicato sulla GU dell’Unione Europea il nuovo Regolamento comunitario 1169/2011 relativo alle informazioni alimentari, che introduce alcuni nuovi obblighi per i produttori.

Le principali variazioni della nuova normativa sono relative a …
INDICAZIONE DI ORIGINE: c’è l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI A 7 ELEMENTI: si dovrà indicare in etichetta il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, .. espresse a 100g o in porzioni. ...Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.
ETICHETTE PIÙ LEGGIBILI : Il Regolamento stabilisce per le diciture obbligatorie un’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm.

ALLERGENI IN EVIDENZA ETICHETTA ANCHE AL RISTORANTE: Obbligo per tutti di indicare la presenza di allergeni, che saranno evidenziate nella lista degli ingredienti
L’INDICAZIONE DI “OLI E GRASSI VEGETALI” deve essere abbinata al tipo di oli o grassi utilizzato (es. colza, soia, palma, arachide).
CONGELATI E SURGELATI PIÙ CHIARI: Gli alimenti congelati o surgelati venduti scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
RESPONSABILITA’: Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori. “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l’importatore nel mercato UE”.
ENTRATA IN VIGORE … Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali), precisamente dal dicembre 2014 per alcuni punti e dal dicembre 2016 per la tabella nutrizionale.


Testo integrale al link   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF

tb

29 agosto 2011

LE UOVA FREE RANGE

acquistando uova al supermercato si trovano in etichetta varie tipologie, ecco qui di seguito una piccola informativa sulle modalità di all’allevamento delle galline Ovaiole,... le galline possono essere allevate in:

nr 3 - BATTERIA (o gabbia)       ... Sono strutture metalliche (con dimensioni minime fissate x legge) sono sovrapposte in 4-5 livelli ed ognuna contiene 5 animali con una densità di popolazione di 22 animali per metro quadrato.
nr 2 - A TERRA      ... Nell'allevamento a terra le galline vivono libere in capannoni a diversi livelli, con caratteristiche fissate x legge, la densità min. è di circa 10 capi per m2
nr 1 - all'APERTO
(FREE RANGE)      ...le galline hanno a disposizione un ricovero al riparo dalle intemperie, con mangiatoie e abbeveratoi, ed uno spazio aperto dove razzolare. In questo caso la densità di popolazione è minore.
nr 0 - BIOLOGICO...      Sono allevate all'aperto, ma segue un proprio disciplinare di produzione che prevede l'utilizzo di razze di galline rustiche. La densità di popolazione non deve essere superiore i 6 animali per m2 L'alimentazione deve essere effettuata con mangimi biologici, in genere cereali.


... Il numero indicato è quello che si trova stampigliato sulle uova che acquistiamo al supermercato

la legge di riferimento è ...il D. Lgs 267/2003 (rif. Dir 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento")
e reg 2295/2003 e Reg CE 89/2006 
t.




23 agosto 2011

lo posso chiamare ... PANETTONE ARTIGIANALE?

... aspettando le preziose considerazioni dei nostri esperti provo oggi a portare alcune mie brevi riflessioni,
... la prima considerazione logica è che il termine “ARTIGIANALE” in italiano significa: fatto da un artigiano; dell'artigianato.


Quindi sembra che TUTTE le persona inscritte all’albo degli artigiani (CNA, UPA, CIA …) possano produrre prodotti ARTIGIANALI … gelati, birre, dolci …

Però nel campo dell’etichettatura non sempre vale la logica, ma ha valore la legislazione, anche se la questione "Artigianale" non è ben regolamentata e ci sono vari spazi interpretativi.

C'è da precisare che esiste la Circolare Min 168 del 2003 (LINK) che al punto F afferma che spesso tale termine viene abusato usando riferimenti del tipo "produzione artigianale" come se si trattasse di una garanzia di qualità […]
La circolare afferma che il termine ARTIGIANALE concerne solo le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità.


L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti.

E' utile ricordare che il D. lgs. n. 74/1992, anche se di portata generale, vieta ogni forma di pubblicità subliminale e subordina l'uso dei termini «garantito e garanzia» e simili, quali «selezionato e scelto», alla precisazione in etichetta del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

… a breve alcune mie riflessioni sul “Pandoro «lavorato a mano»”
Tarcisio Brunelli

26 febbraio 2011

ETICHETTATURA d'ORIGINE, ma noi siamo in Europa?

In dicembre è uscito il disegno di legge che rende obbligatorio indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la provenienza, tale traguardo viene visto da parte di alcuni stati membri della UE come un ritorno a vecchi nazionalismi in contrasto con lo spirito unitario del mercato unico europeo.



In Europa l’etichettatura è fonte di dibattito e confronti, infatti, il Consiglio UE ha fatto un accordo con gli stati membri per la proposta per il nuovo regolamento sull’etichettatura alimentare. L’ultimo passaggio la scorsa settimana quando l’intesa è accettata con voto contrario dell’Italia, che ha ritenuto tale intesa poco rigida per l’indicazione del paese d’origine.
Questo futuro regolamento proporrà come obbligatorio alcune informazioni nutrizionali (Kcal, grassi, saturi, sale ecc.), e per alcuni (pochi) prodotti l’indicazione del paese d’origine.


Per il nostro disegno di legge (etichetta d’origine) rimangono ancora fra i tecnici vari dubbi sulle modalità applicative, sia per l’aspetto tecnico sia per il futuro l’iter legislativo
tarcisio

06 febbraio 2011

ETICHETTATURA d'ORIGINE … ma è una vera tutela??

Via libera alle etichette d'origine obbligatorie per tutti i prodotti agroalimentari.
Il ddl 2260 (dell’ex ministro Zaia) è legge dopo la votazione all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa (gen 2011).
Un punto centrare del DDl ora legge è …La distinzione tra prodotti alimentari non trasformati (x es. uova) e quelli trasformati (pasta, biscotti, torte ecc.).


Per gli alimenti non trasformati, l'indicazione di provenienza è il Paese di produzione, ricordiamo che tanti hanno già ora l’obbligo di indicarlo
Per gli alimenti trasformati visto che ci possono essere più fasi la legge prevede che “l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti..”


ho alcuni dubbi    ….sull’etichetta di biscotto sarà necessario indicare l’origine della farina (materia prima prevalente)… o quella del grano? …
Per un tortellino ripieno di carne va indicato il luogo dell'allevamento dell'animale?
In più non sarà sempre facile individuare l’ultima trasformazione sostanziale … per la margarina viene raccolta la palma, avviene il frazionamento, raffinazione, trattamenti, estrusione confezionamento in alcuni casi in nazioni diverse
… qual è la fase prevalente … l’ estrusione confezionamento ???.


Se come alcuni sostengono la norma dice che x una confezione di biscotti si potrà scrivere "origine italiana" anche se se contengono solo il 51% di farina italiana (materia agricola prevalente).  
Il consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto 100% italiano quando in realtà non lo è totalmente. (il fatto alimentare)


Nessuna novità sostanziale per OGM ...nella nuova legge si obbliga di indicare il di provenienza anche per OGM, ma il limite di tolleranza (0,9%) stabilito dalla legge per l’eventuale inquinamento accidentale resta immutato.
C’è inoltre il rischio che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE che prevede l’indicazione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti, mentre per altri l’informazione è già obbligatoria.
Un copione già messo in scena con la legge 204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'incompatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò l'Italia dall'applicarla".
TESTO INTEGRALE DDL  (tb)

03 gennaio 2011

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (II FARINA)

... è un errore usare nei prodotti da forno la dicitura FARINA di GRANO TENERO di TIPO “0” anzichè FARINA di FRUMENTO?
NO... non è un errore,
... infatti in base al punto A della circolare 10/11/2003 nr. 168 del Min. Ind. Com. ed Artig. in etichettatura ... ... “la dicitura farina di grano tenero di tipo “0” (obbligatoria per gli sfarinati) ... può essere sostituita più semplicemente con la frase generica FARINA DI FRUMENTO”, ma tale semplificazione non è però  un obbligo di legge.

(Tarcisio Brunelli)

Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (I)

È possibile verificare se un prodotto rispetta il DM del 22.7.2005  dalla sola lettura dell’etichetta? 
No!,
Si fa presente che l’etichettatura di un prodotto è disciplinata dal D.Lgs 109 del 1992  il quale prevede una elencazione degli ingredienti in base alla quantità decrescente utilizzata all’atto dell’impasto, mentre il decreto M.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 22.7.2005  prescrive quali e in quale misura debbano essere gli ingredienti necessari per far si che un prodotto da forno possa avere una determinata denominazione. La corrispondenza al D.M del 22.7.2005 non può essere verificata dalla lettura dell’etichetta,  ma dalla verifica dell’utilizzo delle materie prime e quindi verificando la tracciabilità dell’azienda.
(è il mio parere ... ... Tarcisio Brunelli)

06 luglio 2009

UOVA FRESCHE ??? (by Capobianco)

... anche il dr Capobianco condivide l'idea che le interpretazioni del Ministero sull'utilizzo del termine "uova fresche", nell'etichetta dei prodotti da forno, non sembrano del tutto uniformi con l'impostazione dei Reg. CE .
...Cominciamo dal reg. CE 1907/90
... breve sintesi delle normative di riferimento
«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91 (regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90) Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido, Nessun trattamento
«D.Lgs 65/93 (04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati” Circ. Min. n.168 10/11/2003 Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova” Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!) ù
«Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) --> Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1 19/01/2004 (Precisa che la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 --- Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. --- quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso
NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati”

24 aprile 2009

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (dal 01 gen 07)

In maggio il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti. Con questa regola i clamis già dichiarati e quelli futuri, saranno disciplinatyi dalla nuova legge e dovranno essere sottoposti all'approvazione della EFSA

PRODOTTI DOLCIARI disciplinare è legge


I dolciari da forno prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, hanno una precisa dfinizione della composizione, etichettatura stabiliti dal d.to 22-7-05. vedi il deplians (pdf da 1Mb). Gli elementi chiave per i prodotti da ricorrenza sono: Lievitazione naturale, non margarina , Uova fresche ecc., mentre per il savoiardo e per gli amaretti la q.tà di uova e mandorle.
Entrata in vigore a partire dal 27/gen/2006

22 gennaio 2008

Uova fresche??

... anche il dr Capobianco condivide l'idea che le interpretazioni del Ministero sull'utilizzo del termine "uova fresche", nell'etichetta dei prodotti da forno, non sembrano del tutto uniformi con l'impostazione dei Reg. CE . ...Cominciamo dal reg. CE 1907/90 [//]


... breve sintesi delle normative di riferimento«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91
(regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90)
Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido,
Nessun trattamento


«
D.Lgs 65/93
(04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati”
Circ. Min. n.168
10/11/
2003Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova”
Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!)

«
Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) -->
Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1
19/01/2004 (Precisa che

la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 ---
Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«
Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. ---
quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso

NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati

01 gennaio 2008

CLAIM SALUTISTICI E ... 1924/2006/Ce

Dal 1° luglio sono diventate applicabili le nuove regole europee per la tutela dei consumatori in tema di 'claims', le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento 1924/2006/Ce) per permettere al consumatore scelte ponderate. Le imprese dovranno rispettare le esigenze dei regolamenti, non ci potranno più essere dichiarazioni mendaci o non supportate da dati scientifici soprattutto per i claims salutistici". Entro gennaio 2008 il Ministero della Salute dovrà fornire alla Commissione europea l'elenco delle 'indicazioni generiche sulla salute' a cui si dovranno adeguare le aziende italiane a partire dal 2012. Ancora però non esistono linee guida per aiutare le imprese o il Ministero nel suo compito. L'inclusione od esclusione di alcuni claims oggi molto utilizzati per le industrie alimentari sarà di notevole importanza economica.

09 gennaio 2007

AGGIORNAMENTO LISTA ALLERGENI

Modifica allegato III bis Direttiva 2000/13/CE (aggiunti LUPINO e MOLLUSCHI e loro derivati) La “Direttiva 2006/142/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 368 del 23 dicembre u.s.. Con tale provvedimento l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/ CE, concernente l’elenco degli ingredienti allergeni da indicare sempre in etichetta, viene integrato con i seguenti alimenti: - lupino e prodotti a base di lupino; - molluschi e prodotti a base di mollusco.
Gli Stati membri:- autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi a partire dal 23 dicembre 2007; - vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi a partire dal 23 dicembre 2008. I prodotti non conformi etichettati prima di tale data potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. La nuova Direttiva dovrà essere recepita in

22 gennaio 2006

I dolciari da forno prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, hanno una precisa dfinizione della composizione, etichettatura stabiliti dal d.to 22-7-05. vedi il deplians (pdf da 1Mb). Gli elementi chiave [//] per i prodotti da ricorrenza sono: Lievitazione naturale, non margarina , Uova fresche ecc., mentre per il savoiardo e per gli amaretti la q.tà di uova e mandorle.
Entrata in vigore a partire dal 27/gen/2006