11 gennaio 2011

AROMI: Reg.CE 1334/08 ... alcune riflessioni

Obiettivo del Reg: aumentare la sicurezza e non indurre in errore il consumatore ...
La norma regolamenta, in modo un po’ più “rigido” il mondo degli aromi, in particolare permane la distinzione in:

Aromi Naturali (dichiarati in etichetta “Aromi Naturali”)
Aromi di sintesi, (dichiarati in etichetta “Aromi”) per quest’ultimi, non esisterà più la classificazione tecnica in artificiali (x es. etilvanillina) e naturalidentici (x es. vanillina), …classificazione, quest’ultima, che in ogni caso tale classificazione non arrivava al consumatore, andranno inoltre dichiarati gli allergeni e il tmc (scheda tecnica).

Spicca nel regolamento in particolare la novità sulle diciture degli aromi naturali, che saranno maggiormente dettagliate … alcuni esempi …
Sarà necesario scrivere in etichetta “aroma naturale di limone con altri aromi naturali” … se nell’aroma naturale utilizzato c’è meno del del 95% dell’aroma principale (limone), (...)

Va dichiarato “aromi naturalisolo e solamente quando i singoli ingredienti usati per la sostanza aromatica non provengono dalla “fonte” (frutto/prodotto) da cui prende il nome l’aroma. Per esempio alcuni degli ingredienti impiegati nella produzione dell’aroma naturale vaniglia (quelle meno costose/pregiate) presi singolarmente non sanno di vaniglia e provengono da processi fermentativi naturali e solo in piccola parte dalle bacche di vaniglia … in questo caso (pare) vada scritto aromi naturali.     Al contrario se la sostanza aromatica è realizzata prevalentemente con ingredienti del frutto da cui prende il nome (x es. limone) non posso indicare solo “aromi naturali”, ma come visto sopra va indicato… aroma naturale di limone con  …


A complicare le cose ci sono alcune (momentanee) lacune legislative, infatti il Reg. CE 1334/08 apporta delle modifiche alla Dir. CE 2000/13 … ma non può modificare le norme con cui tale Diretiva è stata recepita nei vari stati membri (d.lgs 181/2003),    … per cui molti dubbi permangono .. anche sui tempi di attuazione, che leggendo il regolamento,  dovrebbe in teoria entrare in vigore il 20 gennaio!!!
Fra l’altro queste regole scelte del legislatore non piacciono a nessuno dei produttori e permangono in giro (fra gli esperti) ancora molti dubbi interpretativi da chiarire. … staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.
(tb)