NO !
Ricordo che dal 1° gennaio 2012 entra in vigore l’ultimo requisito del Decreto Legislativo 267/03 che recepisce le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, conosciute come direttive che si occupano del benessere delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento".
Questo direttiva ha introdotto già dal 2003 a oggi dei requisiti agli allevamenti per migliorare il benessere delle ovaiole.
In particolare l’ultimo requisito dl 1° gennaio 2012 rende obbligatorie le gabbie " modificate" che garantistono una serie di cambiamenti quali per esempio:
• Uno spazio utilizzabile che passa da 550 ad almeno 750 cm2 per animale”
• Mangiatoia migliori (min 12 cm), abbeveratoio, altezza, pendenza, dispositivi per accorciare le unghie, ecc ... …
Non cambia nulla per la tipologia di allevamento che possono sempre essere di 4 tipi: 0 Biologico, 1 all’aperto, 2 al suolo e di tipo 3 in gabbia … anche se ora sono migliori (“modificate / arrichite”)
È prevedibile che ci possano essere degli effetti, basti pensare che dovendo passare da 550 a 750 … … il 30% parco animali diminuisce e di conseguenza anche la disponibilità uova con il forte rischio aumento dei prezzi.
Rif. dir 74/1999
t.
... benvenuto al "nostro Blog", punto d'incontro di alcuni amici ... tecnici del settore alimentare, ... attenti alla sicurezza alimentare
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31 agosto 2011
08 febbraio 2011
…ma in ITALIA CI SONO OGM AUTORIZZATI?
Sì,
Vedi il sito: ttp://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
L’Italia, in quanto membro UE, ha l’obbligo di recepire le Dir. Comunitarie e di ottemperare i Reg CE. Di conseguenza non possiamo limitare l’importazione di prodotti OGM autorizzati a livello UE, né in teoria a vietarne la coltivazione se non per motivazioni scientificamente supportate.
L’introduzione di colture OGM in Italia è stata fortemente contrastata: MIPAF Pecoraro (Gov. Amato II) e Alemanno (Gov. Berlusconi I e II).
Nel 2000 con un decreto del Governo Amato si è tentato di bloccare l'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais OGM, autorizzati a livello UE con il Reg CE 258/97 basato sul principio di "sostanziale equivalenza".
Nonostante un parere dell'Istituto Superiore di Sanità non avesse evidenziato alcun rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti, il decreto invocava la clausola di salvaguardia, prevista dal Regolamento 258/97, motivato dalla mancanza di una seria analisi dell'impatto ambientale e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della proteina transgenica (tra le 0,04 e le 30 parti per milione).
Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha annullato tale decreto in quanto non era stata prodotta alcuna prova di pericolosità collegata a tale presenza e pertanto non esisteva alcun motivo per considerare pericolosi tali prodotti.
riflessioni del dott. F.Magalini & Wiki
12 dicembre 2010
FALSI PANDORI e PANETTONI ...solo per l'Italia
Il corpo forestale dello Stato ha scoperto una frode di prodotti dolciari da forno: “falsi «panettoni» e «pandori»” destinati alla grande distribuzione organizzata in tutta Italia.
Il corpo forestale dello Stato di Brescia (Nipaf) segnala una frode di prodotti dolciari da forno per aver individuato dei falsi «panettoni» e «pandori», che non rispettano la rigida norma di riferimento (Decreto 22 luglio 2005).
I prodotti dolciari contestati sono stati trovati in vari discount della provincia bresciana, il NIPAF è poi risalito al produttore ... una piccola azienda veronese .... ora accusata di frode in commercio (vedi anche articolo L'Arena)
... il problema è che tale normativa (molto rigida) vale solo per la nostra nazione, perciò gli stessi prodotti dolciari all'estero sono perfettamente in regola. Peggio! Gli stessi prodotti dolciari prodotti all'estero ed importanti non devono sottostare a tali regole ... .
... aggiungiamo inoltre che la normativa di riferimento (Decreto 22 luglio 2005) ha degli aspetti tecnici che non è sempre facile interpretare nel modo corretto, … nemmeno per gli organi di controllo!!!
Le regole sui prodotti dolciari vale oltre che per i pandori e panettoni, anche per le colombe, savoiardi e amaretti.
... buone feste :-)
(tb)
Il corpo forestale dello Stato di Brescia (Nipaf) segnala una frode di prodotti dolciari da forno per aver individuato dei falsi «panettoni» e «pandori», che non rispettano la rigida norma di riferimento (Decreto 22 luglio 2005).
I prodotti dolciari contestati sono stati trovati in vari discount della provincia bresciana, il NIPAF è poi risalito al produttore ... una piccola azienda veronese .... ora accusata di frode in commercio (vedi anche articolo L'Arena)
... il problema è che tale normativa (molto rigida) vale solo per la nostra nazione, perciò gli stessi prodotti dolciari all'estero sono perfettamente in regola. Peggio! Gli stessi prodotti dolciari prodotti all'estero ed importanti non devono sottostare a tali regole ... .
... aggiungiamo inoltre che la normativa di riferimento (Decreto 22 luglio 2005) ha degli aspetti tecnici che non è sempre facile interpretare nel modo corretto, … nemmeno per gli organi di controllo!!!
Le regole sui prodotti dolciari vale oltre che per i pandori e panettoni, anche per le colombe, savoiardi e amaretti.
... buone feste :-)
(tb)
05 settembre 2010
DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) by Giò

Nella seconda metà del ‘900, contestualmente ai cambiamenti storici e politici che hanno caratterizzato lo scorso secolo, nel mondo occidentale comincia ad insinuarsi nella popolazione un fenomeno fino ad allora sporadico: il cibo per milioni di giovani inizia a divenire un nemico ed si diffondono i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) manifestando una modalità nuova, moderna, di esprimere il proprio disagio psichico. Si sono così delineati progressivamente i caratteri di una vera e propria problematica sociale che interessa l’intero mondo occidentale e la conseguente nascita di Anoressia e Bulemia
Alcuni studi indicano che l’età di maggiore insorgenza dell’Anoressia Nervosa si colloca tra i 15 e i 19 anni qualche anno prima della Bulimia.
[...] In parallelo alla mappa dei servizi il progetto si propone di realizzare altri due obiettivi:
1. L’attività di sorveglianza à composta da 5 centri specializzati
a. ASL 2 dell’Umbria – Todi:b. USL 3 della Basilicata – Lagonegro c. ASL 10 Veneto Orientale – Portogruaro d. ASL Roma E e. ASL 2 Savonese – Pietra Ligure
2. La revisione delle evidenze scientifiche
2. La revisione delle evidenze scientifiche
... continua su http://www.tecnologoalimentare.it/
e http://alimentare.blogspot.com/
e http://alimentare.blogspot.com/
Pubblicazione del Min Sal. Riportato da Giovanni B.
02 agosto 2010
Olio di palma ...causa disboscazione della Indonesia

Qualche anno fa le COOP ci avevano provato e avevano dichiarato guerra all’olio di palma accusato su due fronti:
1. Dannoso alla salute causa l’elevato contenuto di grassi saturi
2. Causa della avanzante disboscazione della Indonesia per far spazio alle piantagioni di palma da olio.
Dopo qualche anno ecco ritornare il problema della presenza di olio di Palma negli alimenti sempre per gli stessi motivi. Ora l’allarme viene lanciato dalla GDO, in particolar quella svizzera, francese ed Inglese e sembrano proprio decisi ad andare fino in fondo alla questione.
In merito ai problemi sulla salute umana l’unica soluzione è quella di eliminare l’olio di palma dalla lista degli ingredienti (cosa molto difficile per alcuni prodotti alimentari) ma in merito alla problematica ecologica dell’Indonesia l’unica soluzione sembra essere quella di approvvigionarsi di palma sostenibile (RSPO).
La RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ha definito i criteri che identificano 4 modelli di fornitura per la promozione del palma prodotto secondo criteri sostenibili (palma RSPO):

2. SEGREGATION, ovvero garanzia completa di prodotto sostenibile,
3. MASS BALANCE,ovvero garanzia parziale di prodotto sostenibile, con certa percentuale miscelata a prodotto non sostenibile

Per poter utilizzare i certificati sono necessari alcuni requisiti, come per es. quello di aderire all’associazione Greenpalm (http://www.greenpalm.org/) .
I certificati rappresentano circa una tonnellata (940Kg) di palma Grezzo RSPO, e/o raffinato e/o sue frazioni. Il costo è oggi di circa 15usd/ton
È ovvio che per le prime tre strategie i costi saranno necessariamente più elevati rispetto a quelli identificabili nella “BOOK & CLAIM” (punto 4). Infatti gli acquisti dovranno essere programmati per tempo e per quantità in eccesso rispetto a quelle necessarie, non essendoci (diversamente dal punto 4 ) la possibilità di certificare l’esatta quantità di palma utilizzato
Prima però di chiudere l’argomento bisogna però precisare che l’80% di olio di palma mondiale arriva dall’Indonesia e quindi il palma che possiamo certificare è solo il 20% del totale quindi ci domandiamo: basterà la quantità di palma sostenibile a soddisfare la richiesta mondiale?
By Buffatti Giovanni
09 luglio 2010
PASTO in-FELICE (happy Meal no-regalo e salmonelle)

… l’Happy Meal ... per determinate situazioni è per me una veloce e comoda soluzione … con 4€ fai contento il bimbo con un paninetto, delle carotine o patatine, della frutta, il bere e anche un semplice giochino. Ora mi dicono che mi tolgono il giochino e leggo spaventato sul web che l’Hamburger provenienti dall'italia e distribuiti in Francia hanno avuto la salmonella.
Ora ...“Per combattere l'obesità infantile, a San Francisco saranno vietati i giochi dentro gli Happy Meal, […][//] … è possibile regalare giocattoli solo per pasti inferiori alle 600 calorie, con meno del 35% di grassi e meno di 500 mg di sodio.
I pasti per i piccoli dovranno includere sempre frutta e verdura. La norma entrerà in vigore a dicembre 2011 ma sta scatenando numerose proteste. […]”
… ritengo che spetti ai genitori educare sulla salute dei propri figli con il supporto dei governi locali.Inoltre leggo sul Web che "più di 100 studenti francesi (della zona di Poitiers) sono stati infettati con Salmonella per aver mangiato hamburger contaminati a scuola (comunicato stampa della Prefettura Vienne)" La Salmonella sembra provenire da bistecche congelate tritato prodotto da una azienda Italiana e distribuiti in Francia.
Fonte http://www.tgcom.mediaset.it/ e eFoodAlert.com Contatti: Agenzia Regionale per la Salute Rhone-Alpes Dipartimentale Regione Delegazione di Ain
06 giugno 2009
SCARTIALIMENTARI: rifiuti o sottoprodotti ?

RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI:
La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava al di là delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le ipotesi in cui non occorre considerare come rifiuto un materiale risultante da un processo di fabbricazione, che non è destinato in via principale alla sua produzione.
La Commissione ha osservato che gli indirizzi operativi formulati nella circolare ministeriale italiana del giugno 1999 e nel comunicato del 2002 equivalgono a escludere dal regime nazionale di gestione dei rifiuti gli scarti alimentari utilizzati per la produzione di mangimi in forza dell’osservanza di specifiche norme igienico-sanitarie.
ü 5 febbraio 1997 D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi): nessuna definizione di sottoprodotti ü 28 giugno 1999 Circolare MinAmbiente (Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999) la sulla definizione di rifiuto di cui alla Dir. 91/156, reca i criteri per sottrarre alle norme sui rifiuti i materiali e le sostanze aventi le caratteristiche delle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero. ü 2 giugno 2002 Linee Guida MinSalute relative alla disciplina igienico-sanitaria per l’impiego dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo/commerciale delle industrie alimentari nell'alimentazione animale.
Stando a tali indirizzi, …sarebbe sufficiente che un residuo dell’industria agroalimentare sia destinato alla produzione di mangimi per volontà manifesta del detentore affinché tale residuo sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti.
La Corte di Giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda i sottoprodotti, che, se il detentore ne ricava un vantaggio economico, si può concludere che quest’ultimo non «si disfa» del sottoprodotto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
Tuttavia, dal momento che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, l’esclusione dell’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo se ricorrono alcune condizioni, che consentono di considerare che il riutilizzo non è semplicemente eventuale, ma certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione.
Secondo la Commissione, sarebbe inoltre necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva.
Orbene, contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare.
La Repubblica italiana rileva che i materiali ed i sottoprodotti derivanti dai processi di produzione dell’industria agroalimentare sono «materie prime per mangimi», ai sensi del comunicato del 2002, ove esista la volontà del produttore di utilizzarli nel ciclo alimentare zootecnico, purché determinate condizioni igieniche e sanitarie siano rispettate.
Tale volontà, associata al riutilizzo certo dei sottoprodotti stessi, costituirebbe una prova sufficiente del fatto che manca la volontà del detentore di «disfarsi» del materiale in questione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
La Repubblica italiana avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell’Ambiente 28 giugno 1999 (vedi file), recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell’alimentazione animale, tali da escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e avendo, per mezzo dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
In allegato Sentenza della Corte di GiustiziaSottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari)
Fonte AlimentiNews.it www.alimentinews.it/web e www.ambiente.it/impresa/lica/2001/dalessandris1.htm
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