30 marzo 2010

AROMI ARTIFICIALI???

… usare il termine non ci sono “aromi artificiali” (in Europa) fa riferimento alla fatto che l’aroma (mix di vari ingredienti) contiene solo sostanze che sono presenti in natura, ma possono comunque essere di sintesi (vedi aromi natural identici il riferimento è il d.lgs 107/92).
Questa classificazione è abbastanza chiara nel mondo degli aromatieri!!
Perciò dire “non uso aromi artificiali” non è equivalente a dire “uso aromi naturali”, ma uso sostanze che esistono in natura.
Per quanto riguarda invece quello da indicare in etichetta etichettatura classica (lista ingredienti) si fa riferimento al d.lgs 109/92, dove la distinzione possibile è solo aromi naturali e aromi.

Un esempio, … una aroma vaniglia (fatto da un mix di ingredienti aromatizzanti) se contiene:
1) estratto da bacche della vaniglia (contiene solo sostanze naturali fra cui anche la vanilina) in questo caso non c’è dubbio che è NATURALE. ... cioè aromi naturali sono ottenuti con opportuni procedimenti fisici a partire da una materia di origine vegetale allo stato naturale ...
2) vanillina di sintesi (uguale a quella presente in natura) è un aroma natural identico, e NON È ARTIFICIALE (cioè esiste in natura il d.lgs 107/92), ovviamente sull’etichetta indico AROMA (come prevedere il d.lgs 109/92),
ma SEMBRA lecito usare il claims “non contiene aromi artificiali” ... cioè aromi naturali identici sono molecole ottenute per sintesi o estrazione chimica ed chimicamente identiche alla sostanza naturale ...
3) Etil-Vanilina (sostanza di sintesi, elencata nell’allegato del d.lgs 107/92, è una sostanza che non esiste in natura e che ha il gusto di vaniglia), l’aroma è di sintesi (non è naturale) ed è classificato come artificiale (non è cioè natural-identico). ... cioè AROMA (artificiali) sono sostanze ottenute per via chimica, ma diversa da quella presente nell'aroma naturale con opportuni procedimenti fisici a partire da una materia di origine vegetale allo stato naturale ...
Ma comunque penso sia superfluo fare tutte queste riflessioni e classificazione, visto che dal 20.01.11 entrerà in vigore il Reg. CE 1334/2008 che abroga la Dir 88/388 e la Dir 91/71 che hanno fatto “nascere” il d.lgs 107/92.
Questo nuovo riferimento legislativo rivede la classificazione delle famiglie delle sostanze aromatizzanti (ingredienti degli aromi) ed allora ci allineiamo +o- a quello che succede in USA dove esistono due solo categorie:

1) NO NATURAL (ARTIFICIAL): qualsiasi sostanza prodotta dalla sintesi chimica, indipendentemente che esista o no in natura
2) NATURAL

... alcune mie piccole riflessioni ...
- La vaniglia è molto più costosa della vanillina di sintesi ...
- L'aroma della vanillina e l'aroma completo di vaniglia naturale non è possibile distinguerlo da "nasi normali"...
- Si usano oltre 10'000 ton/anno di vanillina (solo circa 1-5% sarà naturale) è sostenibile produrre tutta la vanillina necessaria dal bacello della vaniglia ???
- come quantità l'aroma è quello meno usato nell'industria alimentare (1/1000) infatti lo troviamo all'ultimo postoi della lista ingredienti...
Hola
Tarcisio Brunelli

06 febbraio 2010

ALLERGENI nell'ETICHETTA del VINO (da giu 09)

NEW!!! del 06mar'08 ... ... IL COMMISSARIO EUROPEO ALLA SALUTE HA ACCETTATO DI SPOSTARE LA SCADENZA PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA ALLERGENI AL 31 DICEMBRE 2010

NOTIZIA ORIGINALE
La Comunità Europea, per evitare ostacoli posti dall’Italia (che non si decideva ad emanare un decreto per recepire la Direttiva sugli allergeni), ha modificato il regolamento inerente l’etichettatura! … … a meno di ripensamenti a partire da giugno 09 occorrerà di fatto dichiarare che il vino “contiene uovo” oppure “contiene latte”
By Brunelli T.

Nessun rinvio per gli allergeni nell’etichettatura.
In merito all’obbligo di indicare nell’etichettatura dei vini la presenza degli allergeni derivanti dal latte e dalle uova, temporaneamente sospeso fino al 31 maggio 2009, la Commissione UE, dopo che la irezione Generale Sanità della Commissione stessa (DG Sanco) ha rifiutato la possibilità di un’ulteriore proroga della scadenza e di poter riportare nell’etichettatura dei vini un pittogramma relativo alla presenza dell’allergene, raffigurando ad esempio l’uovo o il contenitore del latte, ha predisposto una nuova bozza di regolamento, in lingua inglese, per modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 753/02 che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2009.
Salvo ulteriori ripensamenti da parte della Commissione, per l’etichettatura dei vini che conterranno le sostanze allergeniche citate (quindi solo se presenti), al momento, sono state proposte le seguenti diciture, da noi liberamente tradotte in italiano: — per i solfiti contiene: “solfiti” o “diossido di zolfo”; — per i derivati del latte contiene: “latte”, “proteina di latte”, “caseina (latte)” o “latte (caseina)”, — per i derivati delle uova contiene: “uova”, “proteine di uova”, “albumina (uovo)”, “uovo (albumina)”, “lisozima (uovo)” o “uovo (lisozima)” a secondo delle sostanza usata; — per le proteine vegetali contiene: “grano”, “proteine di grano”, “grano (glutine)”, “glutine (grano)”.
Circa l’utilizzo delle lingue nelle succitate scritte, come per la precedente indicazione “contiene solfiti”, ci si dovrà attenere alle disposizioni fissate dai singoli membri (fonte ENO e-mail confederazione Italiana Vite e Vino)

ETICHETTATURA
è stato aggiunto al nuovo regolamento l’art. 49 riguardante gli allergeni: “Applicazione di alcune regole orizzontali”, che cita: “Nel caso in cui uno o più elementi listati nell’allegato IIIa alla Direttiva 2000/13/EC siano presenti nel vino (più precisamente: nei prodotti di cui all’all. IV al Reg. CE n. 479/2008), essi devono essere indicati in etichetta, preceduti dal termine “contiene”.
Esiste, invero, un progetto di regolamento che a modifica dell’art. 3, par. 3 del Reg. (CE) n. 753/2002 segna come data ultima di esenzione da tale obbligo il 31 maggio 2009. Pertanto, tutti i vini posti al mercato o etichettati dopo tale data, che contengano solfiti, derivati del latte, uova e cereali, devono essere chiaramente indicati in etichetta.
Tranne che per i solfiti (da indicare se il limite è superiore a 10 mg/lt), per gli altri allergeni non è fissato alcun limite: essi devono essere indicati comunque, nel caso siano stati usati nella produzione, anche se si presume ci siano tracce insignificanti.
La possibilità di proroghe per l’entrata in vigore del nuovo regolamento è minima, tenuto conto della determinazione della DG SANCO della Commissione e considerando che già la direttiva 2000/13/EC aveva fissato ampi tempi di sperimentazione (2 anni).
Esiste l’impegno politico di più Paesi produttori per ottenere un rinvio, tenuto presente che: 1) studi OIV in corso potrebbero dimostrare, entro la fine del 2009, la non pericolosità per la salute dei suddetti allergeni;
2) non esistono al momento metodi di analisi in grado di determinare esattamente la presenza di detti allergeni nel vino;
3) sarebbe più opportuno il rinvio, anche in considerazione che le nuove norme di etichettatura del vino entreranno in vigore dal primo agosto 2009. (by FederDOC 26/01/09)

06 luglio 2009

UOVA FRESCHE ??? (by Capobianco)

... anche il dr Capobianco condivide l'idea che le interpretazioni del Ministero sull'utilizzo del termine "uova fresche", nell'etichetta dei prodotti da forno, non sembrano del tutto uniformi con l'impostazione dei Reg. CE .
...Cominciamo dal reg. CE 1907/90
... breve sintesi delle normative di riferimento
«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91 (regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90) Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido, Nessun trattamento
«D.Lgs 65/93 (04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati” Circ. Min. n.168 10/11/2003 Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova” Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!) ù
«Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) --> Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1 19/01/2004 (Precisa che la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 --- Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. --- quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso
NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati”

MICOTOSSINE agg. (Reg Ce 1881/06 e 1126/07)

Micotossine e Contaminanti … Le micotossine sono normate a livello comunitario con il Reg. (CE) relativo ai contaminanti nei prodotti alimentari
Reg CE N. 1881/2006 E IL Reg CE N. 1126/2007 Questo regolamento abroga il Reg. (CE) n. 466/2001 e le successive modifiche. Tab. Funghi Tab. alimenti rischio La normativa per la parte del Fusarium (Reg.to 1881/2006) è stata revisionata dal REG CE N. 1126/2007 a seguito delle proposte dal Comitato Tecnico UE.vedi ulteriori informazioni sul sito http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/index_en.htm ....il 28 settembre 2007 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento 1126/07 che modifica il 1881/2006 con i nuovi tenori massimi di Deossinivalenolo, Zearalenone e Fumonisine nei prodotti alimentari.
Tarcisio

06 giugno 2009

SCARTIALIMENTARI: rifiuti o sottoprodotti ?

“… è rifiuto ogni prodotto ... di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o ne abbia l'intenzione, (D.lgs 22/97 art.6) ma … non ci sono i cod CER (DM 05.02.1998), --> sottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari) --> la UE contro l’italia sentenza scarti UE vs Italy - Scarti la condanna --> Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999 e COM.2002 (LG utilizzo sottoprodotti) La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava ...
RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI:
La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava al di là delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le ipotesi in cui non occorre considerare come rifiuto un materiale risultante da un processo di fabbricazione, che non è destinato in via principale alla sua produzione.
La Commissione ha osservato che gli indirizzi operativi formulati nella circolare ministeriale italiana del giugno 1999 e nel comunicato del 2002 equivalgono a escludere dal regime nazionale di gestione dei rifiuti gli scarti alimentari utilizzati per la produzione di mangimi in forza dell’osservanza di specifiche norme igienico-sanitarie.
ü 5 febbraio 1997 D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi): nessuna definizione di sottoprodotti ü 28 giugno 1999 Circolare MinAmbiente (Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999) la sulla definizione di rifiuto di cui alla Dir. 91/156, reca i criteri per sottrarre alle norme sui rifiuti i materiali e le sostanze aventi le caratteristiche delle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero. ü 2 giugno 2002 Linee Guida MinSalute relative alla disciplina igienico-sanitaria per l’impiego dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo/commerciale delle industrie alimentari nell'alimentazione animale.
Stando a tali indirizzi, …sarebbe sufficiente che un residuo dell’industria agroalimentare sia destinato alla produzione di mangimi per volontà manifesta del detentore affinché tale residuo sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti.
La Corte di Giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda i sottoprodotti, che, se il detentore ne ricava un vantaggio economico, si può concludere che quest’ultimo non «si disfa» del sottoprodotto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
Tuttavia, dal momento che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, l’esclusione dell’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo se ricorrono alcune condizioni, che consentono di considerare che il riutilizzo non è semplicemente eventuale, ma certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione.
Secondo la Commissione, sarebbe inoltre necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva.
Orbene, contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare.
La Repubblica italiana rileva che i materiali ed i sottoprodotti derivanti dai processi di produzione dell’industria agroalimentare sono «materie prime per mangimi», ai sensi del comunicato del 2002, ove esista la volontà del produttore di utilizzarli nel ciclo alimentare zootecnico, purché determinate condizioni igieniche e sanitarie siano rispettate.
Tale volontà, associata al riutilizzo certo dei sottoprodotti stessi, costituirebbe una prova sufficiente del fatto che manca la volontà del detentore di «disfarsi» del materiale in questione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
La Repubblica italiana avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell’Ambiente 28 giugno 1999 (vedi file), recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell’alimentazione animale, tali da escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e avendo, per mezzo dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
In allegato Sentenza della Corte di GiustiziaSottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari)
Fonte AlimentiNews.it www.alimentinews.it/web e www.ambiente.it/impresa/lica/2001/dalessandris1.htm

24 aprile 2009

NUOVO PACCHETTO IGIENE

Sicurezza… Qualità e Tipicità … (Reg. 178)
… Elevare il livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali [//], garantendo il funzionamento del mercato interno
Il nuovo concetto di Sicurezza Alimentare: Sicurezza… Qualità e Tipicità … (Reg. 178)

2002à Libro Bianco (Reg. 178/2002) principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
… 2004 PACCHETTO IGIENE … Reg.to 852/2004 n.853 n.854 n.882



Regolamento n.178/2002 del 28.01.2002 stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare


Regolamento n.882/2004 del 29.04.2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute sul benessere degli animali

Regolamento n.854/2004 del 29.04.2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano


Regolamento n.852/2004
del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
Regolamento n.853/2004 del 29.04.2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Aspetti salienti: stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare; elenca i principi prioritari (responsabilità, sicurezza, catena freddo, haccp; fornisce ulteriori definizioni rispetto al 178/02; ribadisce che l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma incoraggia l’uso di prassi corrette in materia d’igiene in questo settore.
Introduzione sistema HACCP:
Il pacchetto igiene introduce i principi HACCP (analisi dei pericoli – punti critici per il loro controllo) in tutto il settore alimentare, ad eccezione delle aziende agricole e zootecniche


Il sistema HACCP e le aziende agricole:
Gli agricoltori non hanno l’obbligo di introdurre questo sistema ma devono essere incoraggiati a farlo. Il settore agricolo deve comunque preparare delle guide per le buone pratiche che precisino gli obblighi da rispettare in materia di igiene degli alimenti, quali regole di igiene, qualità dei mangimi, norme sul benessere degli animali, lotta contro i parassiti, registri sulla salute degli animali.

DEROGHE ALLE NORME D'IGIENE: le norme non si applicano alla produzione primaria destinata ad uso privato, alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale o a punti locali di vendita al dettaglio, come la vendita diretta alla fattoria o in piccoli negozi al dettaglio.

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (dal 01 gen 07)

In maggio il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti. Con questa regola i clamis già dichiarati e quelli futuri, saranno disciplinatyi dalla nuova legge e dovranno essere sottoposti all'approvazione della EFSA

PRODOTTI DOLCIARI disciplinare è legge


I dolciari da forno prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, hanno una precisa dfinizione della composizione, etichettatura stabiliti dal d.to 22-7-05. vedi il deplians (pdf da 1Mb). Gli elementi chiave per i prodotti da ricorrenza sono: Lievitazione naturale, non margarina , Uova fresche ecc., mentre per il savoiardo e per gli amaretti la q.tà di uova e mandorle.
Entrata in vigore a partire dal 27/gen/2006

06 ottobre 2008

Dalla DIR.93/43 al REG 852/04

…nelle Direttive si annida un problema: devono essere recepite dagli stati membri, con spazio ad un’applicazione non omogenea per i tempi e in parte i contenuti.

è da rilevare che ci sono alcune LACUNE LEGISLATIVE e PUNTI "CRITICI" del sistema alimentare:
-PRODUZIONE PRIMARIA non sufficientemente disciplinata;
-INESISTENZA del CONCETTO di “FILIERA… si considera ogni prodotto in quanto tale e non come risultante di un processo;
- SISTEMA IMMUNITARIO INDEBOLITO, ….la vita media si è allungata, gli stili di vita sono peggiorati (stress, alcool, droga inquinamento ecc.);
- CAMBIANO le ABITUDINI alimentari, ….si mangia sempre più spesso fuori casa (nel 1985 apre il primo McDonald’s a Bolzano, oggi sono >300 e servono circa 600.000 pasti/giorno, ogni italiano consuma oltre 100 pasti/anno fuori casa) …CIBI ELABORATI /COTTI PIÙ VULNERABILI;
- GLOBALIZZAZIONE dei mercati e RICERCA DI NUOVI GUSTI e mode (cibi, esotici cibi crudi) … importazione di prodotti da paesi con standard igienico più approssimativi ed introduzione di agenti infettivi non usuali;
- INSUFFICIENTE attenzione alle NORME IGIENICHE degli addetti volte a prevenire le malattie a trasmissione oro-fecale (l’American Society of Microbiology dichiara che circa 2/3 dei soggetti non si lavava le mani dopo aver usufruito dei servizi igienici)

PARADOSSO: più conoscenza e coscienza à meno sicurezza ???
+ …aumento delle conoscenze e del livello di igiene alimentare
+…. aumento del numero complessivo di tossinfezioni alimentari

… gli anni ’90 sono stati caratterizzati anche da GRAVI EMERGENZE nell’UE con conseguente perdita di fiducia:
METANOLO, BSE (1995-1996), DIOSSINA (1999), ecc.
1997 l’UE emette LIBRO VERDE “principi generali della legislazione alimentare nell’UE”
2000 Libro Bianco (linee guida) sulla Sicurezza Alimentare Piano d’azione sulla sicurezza alimentare.
L’obiettivo è “elevare il grado di sicurezza degli alimenti nella UE”,
nasce il concetto più ampio di “SICUREZZA ALIMENTARE” superando quello di “IGIENE ALIMENTARE”
nasce lo slogan “DAL CAMPO ALLA TAVOLA” come approccio integrato alla filiera. come un UNICO PROCESSO dalla produzione primaria al consumatore
2002 esce il Reg.to 178 che concretizza e conferma l’obiettivo del Libro Bianco, cioè: Fissa procedure sulla sicurezza alimentare, fissa principi generali della legislazione alimentare, Istituisce EFSA (parma) l’Autorità Europea della Sicurezza Alimentare ... a seguire (2004) è uscito il pachetto igiene reg.to 852/04 ecc.

03 ottobre 2008

Breve STORIA dell' HACCP

L'analisi sul prodotto finito per la ricerca di contaminanti offre scarsa protezione anche se estesa
IGIENE nello SPAZIO ….chiaramente, quando gli astronauti dovevano essere alimentati nello spazio non si poteva contare sul solo esame di campioni. Il rischio di provocare danni alla salute doveva essere ulteriormente minimizzato.
Il sistema doveva essere di TIPO PREVENTIVO, ove la sicurezza del prodotto finito si realizzava lungo la catena di produzione.
La NASA insieme all’industria alimentare lavorarono su un sistema che avrebbe dovuto fornire le maggiori garanzie di sicurezza spostando il controllo di qualità durante il processo di produzione o preparazione.
Il sistema risultante è la base dell’attuale sistema HACCP
…con concetti semplici ed essenziali:
Trova potenziali pericoli di salubrità;
Determina come gestirli /prevenirli;
Forma il personale e formalizza le misure preventive
Registra per dare garanzia della corretta esecuzione e trovare spunti di miglioramento.


1971 l’HACCP venne presentata agli ispettori addetti al controllo.
1980 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) chiese alla ICMSF di descrivere il sistema e fu redatto il primo documento da e per organizzazioni internazionali.
1983 l’OMS europea raccomandava l’HACCP come importante strumento nell’ispezione degli alimenti.
1985 il Consiglio Nazionale delle Ricerche degli USA stabilì che l’HACCP offriva maggiore garanzia di sicurezza rispetto all’analisi sui prodotti finiti.
1991 il Codex adottò la nuova filosofia di controllo ed introdusse l’HACCP nei suoi codici e 1993 pubblica le linee guida, revisionate nel 1995 sulle indicazioni OMS.
1993 l’HACCP diventerà un obbligo legale nella maggior parte dei Paesicon la Dir.CE 93/43 … tale norma rappresenta la norma più completa in materia di tutela igienico – sanitaria
Ma nelle Direttive si annida un problema, à devono essere recepite dagli stati membri e, lasciano spazio ad una applicazione non omogenea legata ai tempi diversi di recepimento fra i vari paesi.
HACCP
2004 regolamento Reg.to UE 852/04

29 settembre 2008

L’IGIENE e la sua DEA

Nell’antica Grecia, il dio Asclepio era il responsabile della salute e a tal fine veniva pregato.
Asclepio è il dio greco della medicina avendo ereditato questo dono da Apollo (suo padre).
I sacerdoti di Asclepio curavano i pazienti con mezzi diversi: interventi chirurgici, cataplasmi, pozioni, formule magiche e la cosiddetta incubatio, sonno rivelatore e liberatore entro il recinto sacro: il dio suggeriva in sogno il rimedio al malato.
Era collaborato dalle sue due figlie, Panacea e Igea, che presiedevano rispettivamente al ripristino e al mantenimento della salute. Se Panacea doveva fornire rimedi per guarire da ogni male, Igea aveva il compito di prevenire i mali, cioè di intervenire prima che l’uomo fosse colpito dalla malattia.
Nell’era moderna, Igea è divenuta una scienza ”l’igiene” e la sua azione si concretizza attraverso le attività di prevenzione.
Infatti Igea (dal greco antico Υγιεία con il significato di salute, rimedio, medicina) Figlia di Asclepio e di Epione, Igea è la dea della salute e dell'igiene.
Nella religione greca e romana, il culto di Igea è associato strettamente a quello del padre Asclepio, tutelando in questo modo l'intero stato di salute dell'individuo. Igea viene invocata per prevenire malattie e danni fisici; Asclepio per la cura delle malattie e il ristabilimento della salute persa.

06 luglio 2008

NUOVA VERSIONE per IFS e BRC

-IFS: la ver. 5 è diventata obbligatoria dall'01/04/08, è un lavoro non solo della HDE e FCD, (Retailer tedeschi e francesi), ma anche di Federdistribuzione (Italia), -BRC; è ora alla ver. 5 che entra in vigore il 01/07/08 e il passaggio avverrà senza alcun periodo di transizione...
-->doc. aggiornamenti IFS ver 05
-->doc. aggiornamenti BRC ver 05
-->ruolo AQ e new IFS e BRC (CR 28/05/08) ...disponibile su www.aita-nazionale.it/atti/080528/prati.pdf --> altro
La certificazione delle aziende agroalimentari, in conformità agli standard internazionali della Grande Distribuzione (BRC ed IFS):
Tali standards contemplano requisiti del SISTEMA QUALITÀ, del controllo IGIENICO SANITARIO, di GESTIONE DEL PERSONALE e delle STRUTTURE, nonché rispetto delle NORMATIVE COGENTI in materia di etichettatura ed in alcuni casi della differenziazione dei livelli di qualità. Il BRC (British Retail Consortium) è un'associazione di organizzazioni della distribuzione inglese che opera in rappresentanza degli associati. Nell'ottobre del 1998 il BRC ha emesso un "Technical standard & inspection protocol" rivolto alle aziende che realizzano prodotti alimentari perconto delle imprese della distribuzione (prodotti a marchio o "private label"). Lo standard di qualità BRC nasce dalla necessita' di uniformare i requisiti richiesti dalla distribuzione, in quanto fino ad allora erano presenti differenti tecniche di auditing da parte della distribuzione inglese, non essendoci quindi riferimenti univoci per i produttori sul cosa fare per essere conformi, e le stesse aziende venivano verificate più volte dalle diverse imprese della GDO. In questo panorama è stato sviluppato lo standard BRC al fine di assistere i fornitori nel soddisfacimento dei requisiti di legge e di quelli relativi alla protezione dei consumatori. Anche all'esterno della Gran Bretagna lo standard ha avuto una propria affermazione ed e' oggi riconosciuto dai maggiori retailers europei. Lo standard IFS (International Food Standard) è uno strumento equivalente al BRC, sviluppato dalle più importanti imprese della grande distribuzione tedesca e francese, alle quali si sta affiancando la grande distribuzione nazionale, per qualificare i propri fornitori secondo comuni requisiti di qualità, sicurezza e igienicità nelle lavorazioni. Il 1 Agosto 2007 è stata pubblicata la versione 5 dello Standard IFS che è diventata obbligatoria dall'1/04/08, frutto della cooperazione non solo di HDE e FCD, rappresentanze rispettivamente dei Retailer tedeschi e francesi che già avevano cooperato per la stesura della versione 4, ma anche di Federdistribuzione, ente che organizza e rappresenta la grande distribuzione organizzata italiana, Ance (Associazione nazionale delle Cooperative dei Consumatori) e Ancd (Associazione Nazionale Cooperative tra dettaglianti). La nuova versione dello Standard è il risultato di un'attenta analisi della precedente versione 4, dell'esperienza accumulata con la sua applicazione e dei risultati ottenuti per tutti gli operatori della catena alimentare. Tiene naturalmente in considerazione le linee guida del GFSI, Global Food Safety
tarci

22 giugno 2008

Allerta Mozzarelle Blu

Il ministero della Salute precisa che il problema, ad oggi, è stato riscontrato solo su mozzarelle prodotte in Germania dalla ditta MILCHWERK JAGER GMBH & Co.
Relativamente alle possibili cause è stato chiesto un parere all’Istituto Superiore di Sanità. Ad oggi sono state fatte varie ipotesi, che dovranno essere dimostrate da esami di laboratorio.
In linea generale sembra trattarsi di un contaminante biologico, come lo Pseudomonas fluorescens, batterio gram negativo, che non è patogeno. Le ricerche sono comunque state estese, per cautela, a sostanze chimiche di vario genere che in situazioni ambientali particolari cambiano la propria colorazione.
Attualmente non ci sono indicazioni di rischio per il consumatore. Il prodotto, ad oggi, non risulta adatto al consumo umano in quanto le caratteristiche riscontrate non sono tipiche dell’alimento, art. 14 comma 5 del Regolamento CE 178/2002

Quando le caratteristiche organolettiche come il colore, l’odore, la consistenza dei vari prodotti si discosta dalla normalità può esserci un’alterazione in atto. In questo specifico caso le mozzarelle oggetto di allerta presentano una caratteristica colorazione bluastra
… fonte il Ministero della Salute

22 maggio 2008

NUOVA VERSIONE per IFS e BRC

-IFS: la ver. 5 è diventata obbligatoria dall'01/04/08, è un lavoro non solo della HDE e FCD, (Retailer tedeschi e francesi), ma anche di Federdistribuzione (Italia), -BRC; è ora alla ver. 5 che entra in vigore il 01/07/08 e il passaggio avverrà senza alcun periodo di transizione...
-->doc. aggiornamenti IFS ver 05
-->doc. aggiornamenti BRC ver 05
-->ruolo AQ e new IFS e BRC (CR 28/05/08) ...disponibile su www.aita-nazionale.it/atti/080528/prati.pdf --> altro
La certificazione delle aziende agroalimentari, in conformità agli standard internazionali della Grande Distribuzione (BRC ed IFS):
Tali standards contemplano requisiti del SISTEMA QUALITÀ, del controllo IGIENICO SANITARIO, di GESTIONE DEL PERSONALE e delle STRUTTURE, nonché rispetto delle NORMATIVE COGENTI in materia di etichettatura ed in alcuni casi della differenziazione dei livelli di qualità. Il BRC (British Retail Consortium) è un'associazione di organizzazioni della distribuzione inglese che opera in rappresentanza degli associati. Nell'ottobre del 1998 il BRC ha emesso un "Technical standard & inspection protocol" rivolto alle aziende che realizzano prodotti alimentari perconto delle imprese della distribuzione (prodotti a marchio o "private label"). Lo standard di qualità BRC nasce dalla necessita' di uniformare i requisiti richiesti dalla distribuzione, in quanto fino ad allora erano presenti differenti tecniche di auditing da parte della distribuzione inglese, non essendoci quindi riferimenti univoci per i produttori sul cosa fare per essere conformi, e le stesse aziende venivano verificate più volte dalle diverse imprese della GDO. In questo panorama è stato sviluppato lo standard BRC al fine di assistere i fornitori nel soddisfacimento dei requisiti di legge e di quelli relativi alla protezione dei consumatori. Anche all'esterno della Gran Bretagna lo standard ha avuto una propria affermazione ed e' oggi riconosciuto dai maggiori retailers europei. Lo standard IFS (International Food Standard) è uno strumento equivalente al BRC, sviluppato dalle più importanti imprese della grande distribuzione tedesca e francese, alle quali si sta affiancando la grande distribuzione nazionale, per qualificare i propri fornitori secondo comuni requisiti di qualità, sicurezza e igienicità nelle lavorazioni. Il 1 Agosto 2007 è stata pubblicata la versione 5 dello Standard IFS che è diventata obbligatoria dall'1/04/08, frutto della cooperazione non solo di HDE e FCD, rappresentanze rispettivamente dei Retailer tedeschi e francesi che già avevano cooperato per la stesura della versione 4, ma anche di Federdistribuzione, ente che organizza e rappresenta la grande distribuzione organizzata italiana, Ance (Associazione nazionale delle Cooperative dei Consumatori) e Ancd (Associazione Nazionale Cooperative tra dettaglianti). La nuova versione dello Standard è il risultato di un'attenta analisi della precedente versione 4, dell'esperienza accumulata con la sua applicazione e dei risultati ottenuti per tutti gli operatori della catena alimentare. Tiene naturalmente in considerazione le linee guida del GFSI, Global Food Safety
tarci

06 maggio 2008

GDA (Quantità Giornaliera Indicativa)

La sensibilizzazione verso le tematiche salutistiche e le iniziative per la prevenzione dell’obesità sono sempre più concrete nel mondo alimentare. Su tale tema a livello europeo l’industria alimentare ha preso dei precisi impegni, come aderire al progetto GDA (Guideline Daily Amounts, / Quantità Giornaliera Indicativa), al fine di fornire le informazioni con modalità uniformi a livello europeo.
-->ecco la presentazione della nuova etichettatura.pdf --> presentazione GDA dell'eufic.pdf
--> presentazione GDA della CIAA (conf. eu ind alimentari)
--> esempio fig GDA Per esempio A.I.D.I. (Associazione di categoria delle industri dolciarie) è da tempo impegnata a promuovere comportamenti socialmente responsabili dell’Industria dolciaria. Per questo tale associazione è sempre molto attiva nel sostenere l’adozione di uno stile di vita salutare. Infatti nel 2004 ha definito un protocollo nel quiale raccomanda alle aziende associate l’adozione volontaria,
di due iniziative: · riduzione nei prodotti degli acidi grassi trans, derivanti da processi industriali; in linea con le raccomandazioni dell’OMS; · adozione della etichettatura nutrizionale a 4 elementi, per 100 g e per porzione o pezzo.

da febbraio 2006 sono state emesse le raccomandazioni per promuovere l’informazione nutrizionale sulle confezioni, attraverso l’adozione volontaria dell’indicazione supplementare del contributo che una porzione di prodotto fornisce alla dieta in termini di energia, in valore assoluto e in percentuale, in linea con lo sviluppo delle GDAs, Guideline Daily Amounts). A dicembre 2006, il Consiglio Direttivo di A.I.D.I. ha preso atto della rinuncia volontaria delle Aziende associate alla distribuzione dei propri prodotti nei distributori automatici collocati presso gli istituti scolastici primari (elementari e medie inferiori). A.I.D.I. , inoltre, ha promosso e finanziato diversi studi in ambito pediatrico e della Medicina dello sport, finalizzati a indagare il rapporto tra sovrappeso e obesità dei bambini con l’alimentazione e l’attività fisica.

06 febbraio 2008

IDONEITA' ALIMENTARE IMBALLI

Il controllo dell’idoneità alimentare è disciplinata, nel nostro paese, da interventi del Ministero della Sanità da più di 30 anni. Da più di una decina d’anni, inoltre i problemi d’idoneità alimentare degli imballi sono ritenuti un aspetto prioritario degli nell’opera di armonizzazione delle reole al’interno dell’UE: VEDI_MATERIALE_ILLUSTRATIVO MAT_ILLUSTRATIVO 2
testo_reg_CE_1935/2004
REQUISITI GENERALI: i materiali e gli oggetti non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da :
- costituire un pericolo per la salute umana;

- modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti;
- deteriorare le caratteristiche organolettiche.

28 gennaio 2008

RECEPITO IL "pacchetto igiene dell'UE"

La 155 va in pensione?, l'Italia ha recepito il "pacchetto igiene" dell'Unione Europea con il d.lgs 193/2007 Dal 24 novembre 2007 è in vigore il “pacchetto igiene”, che recepisce la normativa comunitaria sui controlli di sicurezza alimentare (direttiva della Comunità europea n. 41 del 2004). Questo è l’ultimo tassello della riforma del sistema che per anni ha regolamentato, dal punto di vista igienico sanitario, la produzione, la manipolazione e la vendita dei prodotti alimentari. Il pacchetto introduce un approccio integrato alla filiera; infatti stabilisce che tutti gli operatori, dai produttori agricoli ai distributori finali al consumatore, sono coinvolti nella gestione del procedimento e sono responsabili. Una delle novità riguarda la semplificazione delle procedure per regolarizzare gli operatori alimentari, poiché l’autorizzazione è sostituita con una semplice notifica di inizio attività.
Per saperne di più: - leggi il testo del decreto legislativo n. 193 del 2007 sui controlli di sicurezza alimentare. - leggi il testo della direttiva europea n. 41 del 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
… tutto parte dal LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA DEL GENNAIO 2000 ed esce il (reg. CE 178/02)
R.to CE 852/2004 (18 articoli) IGIENE ALIMENTI (autocontrollo secondo metodo HACCP): nuova regola UE che decorrere dal 01gen06, sostituisce la Dir CE 93/43 (dlg 155/97). Estende HACCP + ALLEGATI --> ALL 1) relativo ai requisiti d’igiene per la produzione primaria e le operazioni associate (trasp. Mag. ecc.); --> ALL 2) relativo ai requisiti d’igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (no agricolo) INCLUSI: dal 1^ , al 2^ (il trasformatore), compreso x es: trasporto animali, di lattuga, i chioschi, i cash and carry, gli ambulanti, gli acquacoltori, i cacciatori, i distributori automatici, il produttore di materiale a contatto con alimenti ecc--> …… ESCLUSI: (Art. 1, punto 2): “ prod. 1^ x uso domestico ….”. --> PROTAGONISTI: (art. 1) “resp. per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare”
R.to CE 853/04 Norme sull’ igiene x gli alimenti di origine alimentare destinati al consumo umano (OA)
R.to ce 854/04 norme per il controllo ufficiali su prodotti OA. Fissa le norme di sanità animale in tema di produzione, immissione sul mercato e importazione di alimenti di OA dest. consumo umano
R.to CE 882/04 E’ un “r.to quadro” definisce i criteri sulla cui base i singoli Stati Membri devono organizzare i controlli ufficiali senza fissare i criteri specifici (non sono previsti “allegati tecnici”). Dà gli obiettivi dei controlli ufficiali finalizzati a: “prevenire, eliminare i rischi”, “garantire pratiche commerciali leali”
DirCE 2004/41 abroga/modifica alcune Dir sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per prodotti OA animale ... recepita dalla decreto legislativo n. 193 del 2007 che elimina la vecchia legge sull'HACCP decreto legislativo n.155 del 1997
Reg.CE 2073/04 limite di microbiologico per principali alimenti

22 gennaio 2008

Uova fresche??

... anche il dr Capobianco condivide l'idea che le interpretazioni del Ministero sull'utilizzo del termine "uova fresche", nell'etichetta dei prodotti da forno, non sembrano del tutto uniformi con l'impostazione dei Reg. CE . ...Cominciamo dal reg. CE 1907/90 [//]


... breve sintesi delle normative di riferimento«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91
(regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90)
Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido,
Nessun trattamento


«
D.Lgs 65/93
(04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati”
Circ. Min. n.168
10/11/
2003Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova”
Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!)

«
Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) -->
Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1
19/01/2004 (Precisa che

la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 ---
Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«
Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. ---
quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso

NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati

01 gennaio 2008

Tarcisio Brunelli

Tecnolgo Alimentare di Verona P.I. 030.591.00.234 email: brunelli@tecnologoalimentare.it

CLAIM SALUTISTICI E ... 1924/2006/Ce

Dal 1° luglio sono diventate applicabili le nuove regole europee per la tutela dei consumatori in tema di 'claims', le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento 1924/2006/Ce) per permettere al consumatore scelte ponderate. Le imprese dovranno rispettare le esigenze dei regolamenti, non ci potranno più essere dichiarazioni mendaci o non supportate da dati scientifici soprattutto per i claims salutistici". Entro gennaio 2008 il Ministero della Salute dovrà fornire alla Commissione europea l'elenco delle 'indicazioni generiche sulla salute' a cui si dovranno adeguare le aziende italiane a partire dal 2012. Ancora però non esistono linee guida per aiutare le imprese o il Ministero nel suo compito. L'inclusione od esclusione di alcuni claims oggi molto utilizzati per le industrie alimentari sarà di notevole importanza economica.

09 gennaio 2007

CANNELLA TOSSICA dalla CINA,

… in Germania scattano i ritiri ... la spezia importata dall'estremo oriente, infatti, contiene quantità molto alte di cumarina, una sostanza tossica e, in alcuni casi, cancerogena. ma riconoscerla dall'etichetta è impossibile. In molti alimenti può finire la cannella. Nulla di male, se non fosse che negli ultimi mesi in Europa è scoppiata una vera e propria emergenza sanitaria legata alla cannella. L'aroma naturale utilizzato dall'industria alimentare è accusato di contenere elevate concentrazioni di cumarina, una sostanza giudicata dalla letteratura scientifica tossica per il fegato e cancerogena. L'allarme è scoppiato lo scorso giugno in Germania, quando le autorità tedesche, durante normali controlli di routine, hanno scoperto la presenza di cumarina in molti alimenti in commercio. Ma la notizia è stata rilanciata dalla stampa tedesca solo nell'ultimo mese. La quantità di cumarina riscontrata risultata essere anche 20 volte superiore alla soglia stabilita dalla normativa europea, la direttiva 88/388/CEE, che ne limita la presenza a 2 mg/kg. E purtroppo l'elevata concentrazione di questa sostanza mette in pericolo soprattutto la salute dei bambini. I prodotti risultati fuorilegge sono centinaia. Il dicastero di Livia Turco interrogato da noi sull'argomento per il momento non risponde. A detta della l'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio (BfR) in questo periodo è molto facile per un bambino superare la soglia della dose giornaliera suggerita dall'Efsa (autorità per la sicurezza alimentare europea), pari a 0,1 mg per chilo di peso corporeo.

AGGIORNAMENTO LISTA ALLERGENI

Modifica allegato III bis Direttiva 2000/13/CE (aggiunti LUPINO e MOLLUSCHI e loro derivati) La “Direttiva 2006/142/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 368 del 23 dicembre u.s.. Con tale provvedimento l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/ CE, concernente l’elenco degli ingredienti allergeni da indicare sempre in etichetta, viene integrato con i seguenti alimenti: - lupino e prodotti a base di lupino; - molluschi e prodotti a base di mollusco.
Gli Stati membri:- autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi a partire dal 23 dicembre 2007; - vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi a partire dal 23 dicembre 2008. I prodotti non conformi etichettati prima di tale data potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. La nuova Direttiva dovrà essere recepita in

22 gennaio 2006

I dolciari da forno prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, hanno una precisa dfinizione della composizione, etichettatura stabiliti dal d.to 22-7-05. vedi il deplians (pdf da 1Mb). Gli elementi chiave [//] per i prodotti da ricorrenza sono: Lievitazione naturale, non margarina , Uova fresche ecc., mentre per il savoiardo e per gli amaretti la q.tà di uova e mandorle.
Entrata in vigore a partire dal 27/gen/2006