Etichettatura allergeni, proroga al 30 giugno 2012: La Commissione Ue, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2012 del termine dell’esenzione dell’obbligo dell’etichettatura degli allergeni dei vini di cui all'allegato XI ter del reg. n. 1234/2007, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE (obbligatoria la sola dicitura relativa al contenuto dei solfiti).
Per ulteriori dettagli: Regolamento n. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini. (GU n. L 263 del 10-11-2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:347:0027:0028:IT:PDF
by http://www.uiv.it/
... benvenuto al "nostro Blog", punto d'incontro di alcuni amici ... tecnici del settore alimentare, ... attenti alla sicurezza alimentare
08 febbraio 2011
…ma in ITALIA CI SONO OGM AUTORIZZATI?
Sì,
Vedi il sito: ttp://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
L’Italia, in quanto membro UE, ha l’obbligo di recepire le Dir. Comunitarie e di ottemperare i Reg CE. Di conseguenza non possiamo limitare l’importazione di prodotti OGM autorizzati a livello UE, né in teoria a vietarne la coltivazione se non per motivazioni scientificamente supportate.
L’introduzione di colture OGM in Italia è stata fortemente contrastata: MIPAF Pecoraro (Gov. Amato II) e Alemanno (Gov. Berlusconi I e II).
Nel 2000 con un decreto del Governo Amato si è tentato di bloccare l'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais OGM, autorizzati a livello UE con il Reg CE 258/97 basato sul principio di "sostanziale equivalenza".
Nonostante un parere dell'Istituto Superiore di Sanità non avesse evidenziato alcun rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti, il decreto invocava la clausola di salvaguardia, prevista dal Regolamento 258/97, motivato dalla mancanza di una seria analisi dell'impatto ambientale e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della proteina transgenica (tra le 0,04 e le 30 parti per milione).
Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha annullato tale decreto in quanto non era stata prodotta alcuna prova di pericolosità collegata a tale presenza e pertanto non esisteva alcun motivo per considerare pericolosi tali prodotti.
riflessioni del dott. F.Magalini & Wiki
06 febbraio 2011
ETICHETTATURA d'ORIGINE … ma è una vera tutela??
Via libera alle etichette d'origine obbligatorie per tutti i prodotti agroalimentari.
Il ddl 2260 (dell’ex ministro Zaia) è legge dopo la votazione all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa (gen 2011).
Un punto centrare del DDl ora legge è …La distinzione tra prodotti alimentari non trasformati (x es. uova) e quelli trasformati (pasta, biscotti, torte ecc.).
Per gli alimenti non trasformati, l'indicazione di provenienza è il Paese di produzione, ricordiamo che tanti hanno già ora l’obbligo di indicarlo
Per gli alimenti trasformati visto che ci possono essere più fasi la legge prevede che “l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti..”
ho alcuni dubbi ….sull’etichetta di biscotto sarà necessario indicare l’origine della farina (materia prima prevalente)… o quella del grano? …
Per un tortellino ripieno di carne va indicato il luogo dell'allevamento dell'animale?
In più non sarà sempre facile individuare l’ultima trasformazione sostanziale … per la margarina viene raccolta la palma, avviene il frazionamento, raffinazione, trattamenti, estrusione confezionamento in alcuni casi in nazioni diverse
… qual è la fase prevalente … l’ estrusione confezionamento ???.
Se come alcuni sostengono la norma dice che x una confezione di biscotti si potrà scrivere "origine italiana" anche se se contengono solo il 51% di farina italiana (materia agricola prevalente). Il consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto 100% italiano quando in realtà non lo è totalmente. (il fatto alimentare)
Nessuna novità sostanziale per OGM ...nella nuova legge si obbliga di indicare il di provenienza anche per OGM, ma il limite di tolleranza (0,9%) stabilito dalla legge per l’eventuale inquinamento accidentale resta immutato.
C’è inoltre il rischio che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE che prevede l’indicazione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti, mentre per altri l’informazione è già obbligatoria.
Un copione già messo in scena con la legge 204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'incompatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò l'Italia dall'applicarla".
TESTO INTEGRALE DDL (tb)
Il ddl 2260 (dell’ex ministro Zaia) è legge dopo la votazione all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa (gen 2011).
Un punto centrare del DDl ora legge è …La distinzione tra prodotti alimentari non trasformati (x es. uova) e quelli trasformati (pasta, biscotti, torte ecc.).
Per gli alimenti non trasformati, l'indicazione di provenienza è il Paese di produzione, ricordiamo che tanti hanno già ora l’obbligo di indicarlo
Per gli alimenti trasformati visto che ci possono essere più fasi la legge prevede che “l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti..”
ho alcuni dubbi ….sull’etichetta di biscotto sarà necessario indicare l’origine della farina (materia prima prevalente)… o quella del grano? …
Per un tortellino ripieno di carne va indicato il luogo dell'allevamento dell'animale?
In più non sarà sempre facile individuare l’ultima trasformazione sostanziale … per la margarina viene raccolta la palma, avviene il frazionamento, raffinazione, trattamenti, estrusione confezionamento in alcuni casi in nazioni diverse
… qual è la fase prevalente … l’ estrusione confezionamento ???.
Se come alcuni sostengono la norma dice che x una confezione di biscotti si potrà scrivere "origine italiana" anche se se contengono solo il 51% di farina italiana (materia agricola prevalente). Il consumatore sarà convinto di acquistare un prodotto 100% italiano quando in realtà non lo è totalmente. (il fatto alimentare)
Nessuna novità sostanziale per OGM ...nella nuova legge si obbliga di indicare il di provenienza anche per OGM, ma il limite di tolleranza (0,9%) stabilito dalla legge per l’eventuale inquinamento accidentale resta immutato.
C’è inoltre il rischio che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE che prevede l’indicazione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti, mentre per altri l’informazione è già obbligatoria.
Un copione già messo in scena con la legge 204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'incompatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò l'Italia dall'applicarla".
TESTO INTEGRALE DDL (tb)
27 gennaio 2011
UOVA alla DIOSSINA ... in piccoli allevamenti MANTOVANI
è stato ritrovato una q.tàdi uova contenenti diossina, pcb e altre sostanze cancerogene in aree prossime a impianti industriali del mantovano. I campioni erano stati prelevati negli allevamenti rurali nel corso di una campagna straordinaria di indagine partita ad ottobre e che ha coinvolto anche allevamenti bovini. Negativi, finora, i riscontri per il latte, mentre almeno quattro partite di uova sarebbero risultate positive, circostanza che ha indotto l'Asl di Mantova ad emettere i primi divieti di consumo e di commercializzazione delle uova, degli ovoderivati e delle galline negli allevamenti rurali contaminati.
22 gennaio 2011
Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (AROMI)

va indicato AROMI (se di sintesi) e AROMI NATURALE … Se naturale.
Infatti secondo l’art. 6 del D.Lgs 109 del 1992 (che regola l’etichettatura) anche la dicitura “aromi natural identici” (prevista dal DM 22.7.2005) viene sostituita con la dicitura AROMI. Infatti tale l’art. 6 prevede che. “gli aromi sono designati con il termine di AROMI, oppure con una indicazione più specifica, oppure con una descrizione dell’aroma”.
Infatti il termine “aromi natural identici” non è mai usato nell’etichettatura dei prodotto finito preconfezionato in quanto può essere fonte di malintesi e far pensare al consumatore che si tratti di un aroma naturale anziché di sintesi. A tal riguardo si ricorda che la UE ha recentemente emesso Reg. CE 1334/2008, come discusso tempo fa su questo blog
... riflessioni di tTB
11 gennaio 2011
AROMI: Reg.CE 1334/08 ... alcune riflessioni
Obiettivo del Reg: aumentare la sicurezza e non indurre in errore il consumatore ...
La norma regolamenta, in modo un po’ più “rigido” il mondo degli aromi, in particolare permane la distinzione in:
• Aromi Naturali (dichiarati in etichetta “Aromi Naturali”)
• Aromi di sintesi, (dichiarati in etichetta “Aromi”) per quest’ultimi, non esisterà più la classificazione tecnica in artificiali (x es. etilvanillina) e naturalidentici (x es. vanillina), …classificazione, quest’ultima, che in ogni caso tale classificazione non arrivava al consumatore, andranno inoltre dichiarati gli allergeni e il tmc (scheda tecnica).
Spicca nel regolamento in particolare la novità sulle diciture degli aromi naturali, che saranno maggiormente dettagliate … alcuni esempi …
Sarà necesario scrivere in etichetta “aroma naturale di limone con altri aromi naturali” … se nell’aroma naturale utilizzato c’è meno del del 95% dell’aroma principale (limone), (...)
Va dichiarato “aromi naturali” solo e solamente quando i singoli ingredienti usati per la sostanza aromatica non provengono dalla “fonte” (frutto/prodotto) da cui prende il nome l’aroma. Per esempio alcuni degli ingredienti impiegati nella produzione dell’aroma naturale vaniglia (quelle meno costose/pregiate) presi singolarmente non sanno di vaniglia e provengono da processi fermentativi naturali e solo in piccola parte dalle bacche di vaniglia … in questo caso (pare) vada scritto aromi naturali. Al contrario se la sostanza aromatica è realizzata prevalentemente con ingredienti del frutto da cui prende il nome (x es. limone) non posso indicare solo “aromi naturali”, ma come visto sopra va indicato… aroma naturale di limone con …
A complicare le cose ci sono alcune (momentanee) lacune legislative, infatti il Reg. CE 1334/08 apporta delle modifiche alla Dir. CE 2000/13 … ma non può modificare le norme con cui tale Diretiva è stata recepita nei vari stati membri (d.lgs 181/2003), … per cui molti dubbi permangono .. anche sui tempi di attuazione, che leggendo il regolamento, dovrebbe in teoria entrare in vigore il 20 gennaio!!!
Fra l’altro queste regole scelte del legislatore non piacciono a nessuno dei produttori e permangono in giro (fra gli esperti) ancora molti dubbi interpretativi da chiarire. … staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.
(tb)
La norma regolamenta, in modo un po’ più “rigido” il mondo degli aromi, in particolare permane la distinzione in:
• Aromi Naturali (dichiarati in etichetta “Aromi Naturali”)
• Aromi di sintesi, (dichiarati in etichetta “Aromi”) per quest’ultimi, non esisterà più la classificazione tecnica in artificiali (x es. etilvanillina) e naturalidentici (x es. vanillina), …classificazione, quest’ultima, che in ogni caso tale classificazione non arrivava al consumatore, andranno inoltre dichiarati gli allergeni e il tmc (scheda tecnica).
Spicca nel regolamento in particolare la novità sulle diciture degli aromi naturali, che saranno maggiormente dettagliate … alcuni esempi …
Sarà necesario scrivere in etichetta “aroma naturale di limone con altri aromi naturali” … se nell’aroma naturale utilizzato c’è meno del del 95% dell’aroma principale (limone), (...)
Va dichiarato “aromi naturali” solo e solamente quando i singoli ingredienti usati per la sostanza aromatica non provengono dalla “fonte” (frutto/prodotto) da cui prende il nome l’aroma. Per esempio alcuni degli ingredienti impiegati nella produzione dell’aroma naturale vaniglia (quelle meno costose/pregiate) presi singolarmente non sanno di vaniglia e provengono da processi fermentativi naturali e solo in piccola parte dalle bacche di vaniglia … in questo caso (pare) vada scritto aromi naturali. Al contrario se la sostanza aromatica è realizzata prevalentemente con ingredienti del frutto da cui prende il nome (x es. limone) non posso indicare solo “aromi naturali”, ma come visto sopra va indicato… aroma naturale di limone con …
A complicare le cose ci sono alcune (momentanee) lacune legislative, infatti il Reg. CE 1334/08 apporta delle modifiche alla Dir. CE 2000/13 … ma non può modificare le norme con cui tale Diretiva è stata recepita nei vari stati membri (d.lgs 181/2003), … per cui molti dubbi permangono .. anche sui tempi di attuazione, che leggendo il regolamento, dovrebbe in teoria entrare in vigore il 20 gennaio!!!
Fra l’altro queste regole scelte del legislatore non piacciono a nessuno dei produttori e permangono in giro (fra gli esperti) ancora molti dubbi interpretativi da chiarire. … staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.
(tb)
07 gennaio 2011
NUOVO ALLARME DIOSSINA
È da qualche giorno che alcune catene della GDO tedesche chiedono ai propri fornitori (italiani) garanzie per la presenza di diossina nelle uova. Infatti le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione Europea (il 27 dicembre) un nuovo allarme per la potenziale presenza di diossina nei prodotti animali (uova carne …),... ...
L’ipotesi è che la fonte siano “mangimi alla diossina”.
Il Ministero tedesco dell'agricoltura ha vietato la vendita di uova, latte e carne prodotte dalle aziende che hanno usato il mangime potenzialmente contaminato. Si legge dal sito della Commissione Europea che oltre 1000 aziende agricole hanno ricevuto mangimi con composti sospetti nelle diverse regioni tedesche. L’origine dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che l’origine sia iniziato per uno scorretto uso di acidi grassi che erano invece destinati alla lavorazione della carta, che si è “confuso” nei grassi vegetali destinati alla produzione del mangime.
L’ipotesi è che la fonte siano “mangimi alla diossina”.
Il Ministero tedesco dell'agricoltura ha vietato la vendita di uova, latte e carne prodotte dalle aziende che hanno usato il mangime potenzialmente contaminato. Si legge dal sito della Commissione Europea che oltre 1000 aziende agricole hanno ricevuto mangimi con composti sospetti nelle diverse regioni tedesche. L’origine dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che l’origine sia iniziato per uno scorretto uso di acidi grassi che erano invece destinati alla lavorazione della carta, che si è “confuso” nei grassi vegetali destinati alla produzione del mangime.
Uno dei maggiori destinatari di quel mangime sono stati gli allevamenti di galline ovaiole, infatti quelle uova avevano presenza di diossina oltre il limite previsto.
La diossina è una sostanza chimica cancerogena (vedi l’articolo fatto qualche tempo fa “PCB e Diossine contaminanti alimentari?” ... qui sotto
È utile controllare il RASFF (vedi link nel sito www.tecnologoalimentare.it), che riceverà in tempo reale tutte le informazioni delle autorità tedesche e dalla Commissione Europea (http://europa.eu/)
Dai vari siti si legge che alle autorità italiane non è pervenuta nessuna segnalazione di alimenti a rischio diossina dalla Germania.
(fonte: sito della EU : http://europa.eu/)
tb
03 gennaio 2011
Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (II FARINA)
... è un errore usare nei prodotti da forno la dicitura FARINA di GRANO TENERO di TIPO “0” anzichè FARINA di FRUMENTO?
NO... non è un errore,
... infatti in base al punto A della circolare 10/11/2003 nr. 168 del Min. Ind. Com. ed Artig. in etichettatura ... ... “la dicitura farina di grano tenero di tipo “0” (obbligatoria per gli sfarinati) ... può essere sostituita più semplicemente con la frase generica FARINA DI FRUMENTO”, ma tale semplificazione non è però un obbligo di legge.
(Tarcisio Brunelli)
NO... non è un errore,
... infatti in base al punto A della circolare 10/11/2003 nr. 168 del Min. Ind. Com. ed Artig. in etichettatura ... ... “la dicitura farina di grano tenero di tipo “0” (obbligatoria per gli sfarinati) ... può essere sostituita più semplicemente con la frase generica FARINA DI FRUMENTO”, ma tale semplificazione non è però un obbligo di legge.
(Tarcisio Brunelli)
Riflessioni sul M.I.P.A.A.F. del 22.7.2005 (I)
È possibile verificare se un prodotto rispetta il DM del 22.7.2005 dalla sola lettura dell’etichetta?
No!,
Si fa presente che l’etichettatura di un prodotto è disciplinata dal D.Lgs 109 del 1992 il quale prevede una elencazione degli ingredienti in base alla quantità decrescente utilizzata all’atto dell’impasto, mentre il decreto M.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 22.7.2005 prescrive quali e in quale misura debbano essere gli ingredienti necessari per far si che un prodotto da forno possa avere una determinata denominazione. La corrispondenza al D.M del 22.7.2005 non può essere verificata dalla lettura dell’etichetta, ma dalla verifica dell’utilizzo delle materie prime e quindi verificando la tracciabilità dell’azienda. (è il mio parere ... ... Tarcisio Brunelli)
No!,
Si fa presente che l’etichettatura di un prodotto è disciplinata dal D.Lgs 109 del 1992 il quale prevede una elencazione degli ingredienti in base alla quantità decrescente utilizzata all’atto dell’impasto, mentre il decreto M.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 22.7.2005 prescrive quali e in quale misura debbano essere gli ingredienti necessari per far si che un prodotto da forno possa avere una determinata denominazione. La corrispondenza al D.M del 22.7.2005 non può essere verificata dalla lettura dell’etichetta, ma dalla verifica dell’utilizzo delle materie prime e quindi verificando la tracciabilità dell’azienda. (è il mio parere ... ... Tarcisio Brunelli)
12 dicembre 2010
FALSI PANDORI e PANETTONI ...solo per l'Italia
Il corpo forestale dello Stato ha scoperto una frode di prodotti dolciari da forno: “falsi «panettoni» e «pandori»” destinati alla grande distribuzione organizzata in tutta Italia.
Il corpo forestale dello Stato di Brescia (Nipaf) segnala una frode di prodotti dolciari da forno per aver individuato dei falsi «panettoni» e «pandori», che non rispettano la rigida norma di riferimento (Decreto 22 luglio 2005).
I prodotti dolciari contestati sono stati trovati in vari discount della provincia bresciana, il NIPAF è poi risalito al produttore ... una piccola azienda veronese .... ora accusata di frode in commercio (vedi anche articolo L'Arena)
... il problema è che tale normativa (molto rigida) vale solo per la nostra nazione, perciò gli stessi prodotti dolciari all'estero sono perfettamente in regola. Peggio! Gli stessi prodotti dolciari prodotti all'estero ed importanti non devono sottostare a tali regole ... .
... aggiungiamo inoltre che la normativa di riferimento (Decreto 22 luglio 2005) ha degli aspetti tecnici che non è sempre facile interpretare nel modo corretto, … nemmeno per gli organi di controllo!!!
Le regole sui prodotti dolciari vale oltre che per i pandori e panettoni, anche per le colombe, savoiardi e amaretti.
... buone feste :-)
(tb)
Il corpo forestale dello Stato di Brescia (Nipaf) segnala una frode di prodotti dolciari da forno per aver individuato dei falsi «panettoni» e «pandori», che non rispettano la rigida norma di riferimento (Decreto 22 luglio 2005).
I prodotti dolciari contestati sono stati trovati in vari discount della provincia bresciana, il NIPAF è poi risalito al produttore ... una piccola azienda veronese .... ora accusata di frode in commercio (vedi anche articolo L'Arena)
... il problema è che tale normativa (molto rigida) vale solo per la nostra nazione, perciò gli stessi prodotti dolciari all'estero sono perfettamente in regola. Peggio! Gli stessi prodotti dolciari prodotti all'estero ed importanti non devono sottostare a tali regole ... .
... aggiungiamo inoltre che la normativa di riferimento (Decreto 22 luglio 2005) ha degli aspetti tecnici che non è sempre facile interpretare nel modo corretto, … nemmeno per gli organi di controllo!!!
Le regole sui prodotti dolciari vale oltre che per i pandori e panettoni, anche per le colombe, savoiardi e amaretti.
... buone feste :-)
(tb)
01 novembre 2010
PEST CONTROL

a breve delle riflessioni su qual'è il migliore sistema per il PEST CONTROL nelle industrie alimentari x:
- insetti striscianti
- insetti volanti
- roditori
- altri infestanti
anche in funzione delle "sensibilità" della GD TESCO & c
TB
06 settembre 2010
PCB e DIOSSINA contaminanti alimentari?
I PCB possono essere rilasciati nell’ambiente e le persone sono esposte ai PCB principalmente tramite gli alimenti, ad eccezione di casi specifici di esposizione accidentale o occupazionale. Vedi - report EFSA

Cosa sono i PCB e le DIOSSINE:
- i PCB (policlorobifenili) sono composti chimici contenenti cloro utilizzati in passato nella sintesi di antiparassitari, vernici, solventi, disinfettanti, come plastificanti nei condensatori e nei trasformatori elettrici, ed altri processi industriali (fluidi per scambio termico, oli da taglio . Benché la produzione di PCB sia sospesa dal 1980 (Direttiva 76/769), ne rimangono elevati quantitativi nelle apparecchiature elettriche, nei prodotti in plastica e nei materiali da costruzione (vedi caso Brescia).
I 209 tipi di PCB sono classificati in … PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.
- Il termine «DIOSSINE» indica un gruppo di 75 congeneri, dei quali alcuni suscitano preoccupazioni tossicologiche. Sono sostanze inodori, resistenti alle alte temperature, poco biodegradabili, insolubili in acqua ma solubili nel grasso.
PRODUZIONE: I PCB sono prodotti intenzionalmente mentre le diossine non vengono prodotte intenzionalmente e sono contaminanti ubiquitari
I composti della famiglia delle diossine si formano durante la fase iniziale della combustione dei rifiuti, quando la combustione genera HCl gassoso, in presenza di catalizzatori, quali il rame e il ferro.
Principale fonte di diossine è la combustione di cloro "organico" (legato a composti organici) ad esempio il PVC … ricordate emergenza Diossina nelle mozzarelle x la cattiva gestione dei rifiuti, in quei posti alcuni bruciano i cavi elettrici in PVC per recuperare il rame.
La presenza di cloro e di metalli nel materiale di rifiuto pone le due principali condizioni per la formazione delle diossine, che inizia con la formazione di acido cloridrico gassoso che reagisce con l’ossido di un metallo (ferro o meglio il rame)
EFFETTI SULL'UOMO ? Le diossine sono considerate uno dei composti chimici più pericolosi mai testati; anche a picogrammi per kg di peso vivo.
Le diossine e PCB sono accumulate dal tessuto adiposo (BIOACCUMULO), la diossina è stata classificata come cancerogena (gruppo 1) nel 1997 dall’IARC e i PCB come sostanze presumibilmente cancerogene per gli esseri umani
CONTAMINAZIONI AMBIENTALI DIOSSINA:
Germania 1953 negli impianti della BASF,
Vietnam 1961-75 mediante l’uso di “Agente Arancio” un defoliante;
ITALIA- Seveso 1976 in seguito ad un incidente agli impianti di Meda, … e vari altri
CONTAMINAZIONI DELLE DERRATE:
Belgio 1999: i polli alla diossina – 1999, per mangimi contaminati con grasso ricco di diossina in in quanto derivante da olii industriali casi simili in ….
Olanda, Belgio, Germania (2003 e 2006) per polli e suini .
Irlanda 2008, diossina proveniente dalle carni suine e bovine per mangimi, di origine non conosciuta . Alcuni tesi sostengono che nel processo di asciugatura dei mangimi venisse usato olii combustibili industriali
ITALIA - CAMPANIA 2007 conseguenza della cattiva gestione dei rifiuti sia urbani che industriali sono state rilevate alte dosi di Diossine e Policlorobifenili sia nei terreni che nell'uomo e negli animali.
La principale fonte di inquinamento è probabilmente dovuta alle attività di recupero del rame nei cavi elettrici che avviene tramite combustione dei cavi e delle loro guaine in pvc, dalla combustione dei rifiuti e degli imballaggi in aree urbane e dallo smaltimento irregolare di fanghi industriali sui terreni ad uso agricolo.
Vedi lo scempio in atto sul web nel Video-Denuncia http://www.laterradeifuochi.it/
PCB … BRESCIA …IL CASO ITALIANO :
Negli anni ’70 in Giappone nel ci fu un grave incidente che coinvolse 2000 persone, successivamente fu vietata (in Italia nel 1983).
Nel 1983 ha terminato l'attività l'unico stabilimento italiano che produceva PCB situato a Brescia, non a caso in quelle zone si sono verificati i maggiori casi a livello mondiale di contaminazione da PCB nelle acque e nel suolo, in termini di quantità ed estensioneFonte:Organizzazione Mondiale della sanità - OMS )Environmental Protection Agency - Epa)
EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare http://it.wikipedia.org
http://www.ceirsa.org/diossine_pcb.htm
Normativa Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006
05 settembre 2010
DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) by Giò

Nella seconda metà del ‘900, contestualmente ai cambiamenti storici e politici che hanno caratterizzato lo scorso secolo, nel mondo occidentale comincia ad insinuarsi nella popolazione un fenomeno fino ad allora sporadico: il cibo per milioni di giovani inizia a divenire un nemico ed si diffondono i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) manifestando una modalità nuova, moderna, di esprimere il proprio disagio psichico. Si sono così delineati progressivamente i caratteri di una vera e propria problematica sociale che interessa l’intero mondo occidentale e la conseguente nascita di Anoressia e Bulemia
Alcuni studi indicano che l’età di maggiore insorgenza dell’Anoressia Nervosa si colloca tra i 15 e i 19 anni qualche anno prima della Bulimia.
[...] In parallelo alla mappa dei servizi il progetto si propone di realizzare altri due obiettivi:
1. L’attività di sorveglianza à composta da 5 centri specializzati
a. ASL 2 dell’Umbria – Todi:b. USL 3 della Basilicata – Lagonegro c. ASL 10 Veneto Orientale – Portogruaro d. ASL Roma E e. ASL 2 Savonese – Pietra Ligure
2. La revisione delle evidenze scientifiche
2. La revisione delle evidenze scientifiche
... continua su http://www.tecnologoalimentare.it/
e http://alimentare.blogspot.com/
e http://alimentare.blogspot.com/
Pubblicazione del Min Sal. Riportato da Giovanni B.
03 settembre 2010
NELLE UOVA CI SONO LE MICOTOSSINE??

La contaminazione delle uova da micotossine è molto rara.
Questa contaminazione può derivare dai mangimi utilizzati per l'alimentazione delle galline ovaiole, ma la “digestione” di questa micotossina ha un effetto di conversione / abbattimento molto elevato nelle ovaiole.
In riferimento al trasferimento di aflatossine dal mangime all’uovo, gli studi e i relativi risultati condotti dai vari autori sono contrastanti sul valore preciso, ma tutti concordi nel dire che l’effetto di abbattimento è elevato dell’ordine di 1/2000, 1/5000 fino a dare valori 1/100'000.
In pratica per avere nell’uovo 1ppb di B1 il mangime ne dovrebbe contenere 2000 - 5000 o più, valori improponibili e impensabile, si ricorda che il relativo limite è dell'ordine dei 20ppb .
Il Fattore di conversione per le uova è …
1/2200 (Fonte http://www.pg.izs.it/webzine.html )
1/5000 (Fonti Rif Oliveira CA, et altri “food addit conta” giu. 2000 17 (6): 459-462])
… variabili da 0,0015%, fino a 0% (Fonte lucia Bailoni, Dipartimento di Scienze Animali - Università degli Studi di PD)
A titolo di esempio si ricorda che il fattore di conversione della M1 e M2 per il latte è molto più elevato dell’ordine di 1/100 e 1/300.
A conferma che nelle uova il rischio micotossine è quasi inesistente è importante analizzare le allerte europee, degli ultimi anni, relative alle micotossine (RASFF Food Safety - Rapid Alert System for Food and Feed).
Alcuni studi sostengono che eventuali rischi per le uova sono limitati principalmente a possibili residui di metaboti di zearalenone nelle uova, nel fegato e nella carne elle ovaiole
Tarcisio Brunelli
31 agosto 2010
ACRILAMIDE contaminante chimico

L’abbiamo conosciuto nell’Aprile del 2002 quando la National Food Authority svedese ha lanciato l’allarme sulla presenza di elevate concentrazioni di acrilammide in prodotti a base di patate cotti ad alte temperature.
Infatti sembra venga prodotta durante la cottura ad alte temperatura (forno, frittura forse anche alla griglia), probabilmente visto il processo di formazione, l’assunzione dell’acrilamide da parte dell’uomo è da molto tempo .
Da alcuni esperimenti si è osservato che le reazioni che portano alla formazione dell’acrilamide sono innescate dalla compresenza di proteine ad alto contenuto di Asparagina e di amido e calore.
Si è constatato infatti che concorrono alla formazione numerosi parametri come:
à alte TEMPERATURA di cottura e lungo TEMPO di cottura
à NATURA DELL’OLIO DI FRITTURA, probabilmente l’oli insaturi aumenta la possibilità d’innesco della reazione. Ecc.
Si ricorda che le patate contengono molta asparagina (3-4 g/Kg tq).,
Alcuni studi fatti su animali hanno classificato tale contaminante come “probabile cancerogeno” Gruppo 2A dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca Cancro) e forte agente NEUROTOSSICO, c’è mda dire che in molti casi la presenza di acrilammide negli alimenti non puó essere prevenuta.
La potenziale cancerogenicità è stata dimostrata con studi a lungo termine su ratto ma sono in corso studi epidemiologici in grado di chiarire meglio l’entità del rischio legato assunzione umana.

Monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti [Gazzetta ufficiale L 123 del 12.5.2007].
La Commissione raccomanda agli Stati membri di effettuare un monitoraggio negli anni 2007, 2008 e 2009 sulla presenza di acrilammide negli alimenti e di informare ogni anno l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in ordine ai risultati ottenuti. Per effettuare tali analisi, essi dovranno tener conto degli aspetti specifici del regolamento (CE) n. 882/2004 (allegato III, punti 1 e 2) e del regolamento (CE) n. 333/2007 (parte B dell'allegato).L'acrilammide è una sostanza chimica potenzialmente cancerogena presente in taluni prodotti alimentari e risultante da alcuni modi di cottura.La Commissione europea insieme all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha creato una base di dati di ricerca sull'acrilammide nei prodotti alimentari (EN). Questa indica il rischio che rappresenta tale sostanza contaminante per la salute pubblica e si prefigge di indicare gli strumenti per ridurne il tenore nei prodotti alimentari.Altre informazioni sull'acrilammide (EN) sono disponibili sul sito internet della direzione generale "Salute e protezione dei consumatori".
02 agosto 2010
Olio di palma ...causa disboscazione della Indonesia

Qualche anno fa le COOP ci avevano provato e avevano dichiarato guerra all’olio di palma accusato su due fronti:
1. Dannoso alla salute causa l’elevato contenuto di grassi saturi
2. Causa della avanzante disboscazione della Indonesia per far spazio alle piantagioni di palma da olio.
Dopo qualche anno ecco ritornare il problema della presenza di olio di Palma negli alimenti sempre per gli stessi motivi. Ora l’allarme viene lanciato dalla GDO, in particolar quella svizzera, francese ed Inglese e sembrano proprio decisi ad andare fino in fondo alla questione.
In merito ai problemi sulla salute umana l’unica soluzione è quella di eliminare l’olio di palma dalla lista degli ingredienti (cosa molto difficile per alcuni prodotti alimentari) ma in merito alla problematica ecologica dell’Indonesia l’unica soluzione sembra essere quella di approvvigionarsi di palma sostenibile (RSPO).
La RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ha definito i criteri che identificano 4 modelli di fornitura per la promozione del palma prodotto secondo criteri sostenibili (palma RSPO):

2. SEGREGATION, ovvero garanzia completa di prodotto sostenibile,
3. MASS BALANCE,ovvero garanzia parziale di prodotto sostenibile, con certa percentuale miscelata a prodotto non sostenibile

Per poter utilizzare i certificati sono necessari alcuni requisiti, come per es. quello di aderire all’associazione Greenpalm (http://www.greenpalm.org/) .
I certificati rappresentano circa una tonnellata (940Kg) di palma Grezzo RSPO, e/o raffinato e/o sue frazioni. Il costo è oggi di circa 15usd/ton
È ovvio che per le prime tre strategie i costi saranno necessariamente più elevati rispetto a quelli identificabili nella “BOOK & CLAIM” (punto 4). Infatti gli acquisti dovranno essere programmati per tempo e per quantità in eccesso rispetto a quelle necessarie, non essendoci (diversamente dal punto 4 ) la possibilità di certificare l’esatta quantità di palma utilizzato
Prima però di chiudere l’argomento bisogna però precisare che l’80% di olio di palma mondiale arriva dall’Indonesia e quindi il palma che possiamo certificare è solo il 20% del totale quindi ci domandiamo: basterà la quantità di palma sostenibile a soddisfare la richiesta mondiale?
By Buffatti Giovanni
26 luglio 2010
3-MCPD ... contaminante alimentare
Mentre gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e gli oli minerali derivano sia da contaminazione ambientale sia di processo, mentre le varie forme di Bis Fenolo A dal packaging, il 3-MCPD deriva da processi tecnologici.
Infatti “il 3-monocloropropano-1,2-diolo (3-MCPD) è un contaminante che si sviluppa durante la trasformazione dei prodotti alimentari […].
Si forma in alimenti contenenti grassi e sale quando vengono esposti ad alte temperature durante la produzione. Alcuni studi hanno messo in relazione il 3-MCPD con infertilità nei ratti, inibizione della funzione immunitaria e possibile cancerogenicità.
Nel 2001 il precedente Comitato scientifico dell’alimentazione umana dell’Unione europea aveva stabilito una dose giornaliera ammissibile pari a 2 µg/kg di peso corporeo per il 3-MCPD e nella legislazione comunitaria è stato specificato un livello massimo di concentrazione pari a 20 μg/kg per il 3-MCPD nelle proteine vegetali idrolizzate e nella salsa di soia. […]
Nel dicembre del 2007 è stata segnalata per la prima volta la presenza di esteri grassi del 3-MCPD (esteri 3-MCPD) in diversi prodotti alimentari tra cui i grassi raffinati commestibili, come la margarina e gli oli, nonché gli alimenti per lattanti e il latte materno.
Dal momento che il 3-MCPD può essere rilasciato dagli esteri, la questione della presenza degli esteri 3-MCPD andrebbe esaminata. Mentre esistono diversi studi tossicologici condotti su animali in relazione al 3-MCPD, le conoscenze in merito alla presenza, alla tossicocinetica o alla tossicità degli esteri 3-MCPD sono piuttosto scarse, ma si tratta di dati necessari per valutare i possibili rischi per la salute umana.
In esito a una richiesta della Commissione europea, nel marzo 2008 l’EFSA ha adottato una dichiarazione scritta in cui si sottolineava l’esigenza di ulteriori studi sulla tossicità e sulla tossicocinetica degli esteri 3-MCPD.
Infatti “il 3-monocloropropano-1,2-diolo (3-MCPD) è un contaminante che si sviluppa durante la trasformazione dei prodotti alimentari […].
Si forma in alimenti contenenti grassi e sale quando vengono esposti ad alte temperature durante la produzione. Alcuni studi hanno messo in relazione il 3-MCPD con infertilità nei ratti, inibizione della funzione immunitaria e possibile cancerogenicità.
Nel 2001 il precedente Comitato scientifico dell’alimentazione umana dell’Unione europea aveva stabilito una dose giornaliera ammissibile pari a 2 µg/kg di peso corporeo per il 3-MCPD e nella legislazione comunitaria è stato specificato un livello massimo di concentrazione pari a 20 μg/kg per il 3-MCPD nelle proteine vegetali idrolizzate e nella salsa di soia. […]
Nel dicembre del 2007 è stata segnalata per la prima volta la presenza di esteri grassi del 3-MCPD (esteri 3-MCPD) in diversi prodotti alimentari tra cui i grassi raffinati commestibili, come la margarina e gli oli, nonché gli alimenti per lattanti e il latte materno.
Dal momento che il 3-MCPD può essere rilasciato dagli esteri, la questione della presenza degli esteri 3-MCPD andrebbe esaminata. Mentre esistono diversi studi tossicologici condotti su animali in relazione al 3-MCPD, le conoscenze in merito alla presenza, alla tossicocinetica o alla tossicità degli esteri 3-MCPD sono piuttosto scarse, ma si tratta di dati necessari per valutare i possibili rischi per la salute umana.
In esito a una richiesta della Commissione europea, nel marzo 2008 l’EFSA ha adottato una dichiarazione scritta in cui si sottolineava l’esigenza di ulteriori studi sulla tossicità e sulla tossicocinetica degli esteri 3-MCPD.
L’EFSA ha avviato una banca dati di conoscenze sugli esteri 3-MCPD
Rif. EFSA (http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/monochloropropane.htm)
I limiti attualmente in applicazione per i contaminanti più significativi, sono previsti dal Regolamento n.1881/2006 e successive modifiche.
Sono stati stabiliti limiti per: nitrati, micotossine (Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, Deossinivalenolo, Zearalenone, Fumonisine), metalli (Piombo, Cadmio, Mercurio, Stagno), MCPD, diossine e PCB e IPA (benzopirene) su matrici di origine animale e vegetale. Disposizioni specifiche sono previste per il campionamento e l’analisi in considerazione della matrice alimentare e del contaminante.
Mentre il REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2007 è “relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo,cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari”
09 luglio 2010
PASTO in-FELICE (happy Meal no-regalo e salmonelle)

… l’Happy Meal ... per determinate situazioni è per me una veloce e comoda soluzione … con 4€ fai contento il bimbo con un paninetto, delle carotine o patatine, della frutta, il bere e anche un semplice giochino. Ora mi dicono che mi tolgono il giochino e leggo spaventato sul web che l’Hamburger provenienti dall'italia e distribuiti in Francia hanno avuto la salmonella.
Ora ...“Per combattere l'obesità infantile, a San Francisco saranno vietati i giochi dentro gli Happy Meal, […][//] … è possibile regalare giocattoli solo per pasti inferiori alle 600 calorie, con meno del 35% di grassi e meno di 500 mg di sodio.
I pasti per i piccoli dovranno includere sempre frutta e verdura. La norma entrerà in vigore a dicembre 2011 ma sta scatenando numerose proteste. […]”
… ritengo che spetti ai genitori educare sulla salute dei propri figli con il supporto dei governi locali.Inoltre leggo sul Web che "più di 100 studenti francesi (della zona di Poitiers) sono stati infettati con Salmonella per aver mangiato hamburger contaminati a scuola (comunicato stampa della Prefettura Vienne)" La Salmonella sembra provenire da bistecche congelate tritato prodotto da una azienda Italiana e distribuiti in Francia.
Fonte http://www.tgcom.mediaset.it/ e eFoodAlert.com Contatti: Agenzia Regionale per la Salute Rhone-Alpes Dipartimentale Regione Delegazione di Ain
08 luglio 2010
Allerta Mozzarelle Blu (aggiornamento)

Relativamente alle possibili cause è stato chiesto un parere all’Istituto Superiore di Sanità.
Ad oggi sono state fatte varie ipotesi, che dovranno essere dimostrate da esami di laboratorio.
In linea generale sembra trattarsi di un contaminante biologico, come lo Pseudomonas fluorescens, batterio gram negativo, che non è patogeno.
Le ricerche sono comunque state estese, per cautela, a sostanze chimiche di vario genere che in situazioni ambientali particolari cambiano la propria colorazione.
Attualmente non ci sono indicazioni di rischio per il consumatore. Il prodotto, ad oggi, non risulta adatto al consumo umano in quanto le caratteristiche riscontrate non sono tipiche dell’alimento, art. 14 comma 5 del Regolamento CE 178/2002
Quando le caratteristiche organolettiche come il colore, l’odore, la consistenza dei vari prodotti si discosta dalla normalità può esserci un’alterazione in atto. In questo specifico caso le mozzarelle oggetto di allerta presentano una caratteristica colorazione bluastra
… fonte il Ministero della Salute
28 giugno 2010
ALLERTA TOLUENE nella VANIGLIA

- il 27 aprile 2010 è stata diffusa un’allerta RASFF (VEDI LINK) relativa alla presenza di Toluene in vanillina ex-lignina prodotta in Norvegia e venduta anche in Italia;
- A distanza di qualche settimana, la EFFA (European Flavour and Fragrance Association) ha diffuso un documento (VEDI LINK) in cui si afferma che il Toluene è un normale sottoprodotto della produzione di vanillina da lignina e che non esistono spe

Ad oggi l’allerta non è rientrata; il Ministero della Salute Italiano non ha ritenuto valide le argomentazioni della EFFA e pretende un livello massimo di Toluene nella vanillina ex-lignina pari a zero (inferiore al limite di rilevabilità, in pratica) e ha invitato l’azienda produttrice a ritirare i prodotti contaminati dal mercato, come previsto dal Regolamento 178/02/CE.
Mi dicono che chi è nel settore sa più o meno chi è il produttore, ma la cosa resta riservata agli addetti ai lavori;
La vicenda resta limitata, ad oggi, alla produzione di vanillina da lignina e non da guaiacolo o da altre fonti; le aziende che avevano in casa il prodotto contaminato, comunque, pare siano già state contattate.
Note riportate da quanto affermato da un esperto del settore …...
by Tarcisio Brunelli
by Tarcisio Brunelli
30 marzo 2010
AROMI ARTIFICIALI???

Questa classificazione è abbastanza chiara nel mondo degli aromatieri!!
Perciò dire “non uso aromi artificiali” non è equivalente a dire “uso aromi naturali”, ma uso sostanze che esistono in natura.
Per quanto riguarda invece quello da indicare in etichetta etichettatura classica (lista ingredienti) si fa riferimento al d.lgs 109/92, dove la distinzione possibile è solo aromi naturali e aromi.
Un esempio, … una aroma vaniglia (fatto da un mix di ingredienti aromatizzanti) se contiene:
1) estratto da bacche della vaniglia (contiene solo sostanze naturali fra cui anche la vanilina) in questo caso non c’è dubbio che è NATURALE. ... cioè aromi naturali sono ottenuti con opportuni procedimenti fisici a partire da una materia di origine vegetale allo stato naturale ...
2) vanillina di sintesi (uguale a quella presente in natura) è un aroma natural identico, e NON È ARTIFICIALE (cioè esiste in natura il d.lgs 107/92), ovviamente sull’etichetta indico AROMA (come prevedere il d.lgs 109/92),
ma SEMBRA lecito usare il claims “non contiene aromi artificiali” ... cioè aromi naturali identici sono molecole ottenute per sintesi o estrazione chimica ed chimicamente identiche alla sostanza naturale ...
3) Etil-Vanilina (sostanza di sintesi, elencata nell’allegato del d.lgs 107/92, è una sostanza che non esiste in natura e che ha il gusto di vaniglia), l’aroma è di sintesi (non è naturale) ed è classificato come artificiale (non è cioè natural-identico). ... cioè AROMA (artificiali) sono sostanze ottenute per via chimica, ma diversa da quella presente nell'aroma naturale con opportuni procedimenti fisici a partire da una materia di origine vegetale allo stato naturale ...
Ma comunque penso sia superfluo fare tutte queste riflessioni e classificazione, visto che dal 20.01.11 entrerà in vigore il Reg. CE 1334/2008 che abroga la Dir 88/388 e la Dir 91/71 che hanno fatto “nascere” il d.lgs 107/92.
Questo nuovo riferimento legislativo rivede la classificazione delle famiglie delle sostanze aromatizzanti (ingredienti degli aromi) ed allora ci allineiamo +o- a quello che succede in USA dove esistono due solo categorie:
1) NO NATURAL (ARTIFICIAL): qualsiasi sostanza prodotta dalla sintesi chimica, indipendentemente che esista o no in natura
1) NO NATURAL (ARTIFICIAL): qualsiasi sostanza prodotta dalla sintesi chimica, indipendentemente che esista o no in natura
2) NATURAL
... alcune mie piccole riflessioni ...
- La vaniglia è molto più costosa della vanillina di sintesi ...
- L'aroma della vanillina e l'aroma completo di vaniglia naturale non è possibile distinguerlo da "nasi normali"...
- Si usano oltre 10'000 ton/anno di vanillina (solo circa 1-5% sarà naturale) è sostenibile produrre tutta la vanillina necessaria dal bacello della vaniglia ???
- come quantità l'aroma è quello meno usato nell'industria alimentare (1/1000) infatti lo troviamo all'ultimo postoi della lista ingredienti...
Hola
Hola
Tarcisio Brunelli
06 febbraio 2010
ALLERGENI nell'ETICHETTA del VINO (da giu 09)

NOTIZIA ORIGINALE
La Comunità Europea, per evitare ostacoli posti dall’Italia (che non si decideva ad emanare un decreto per recepire la Direttiva sugli allergeni), ha modificato il regolamento inerente l’etichettatura! … … a meno di ripensamenti a partire da giugno 09 occorrerà di fatto dichiarare che il vino “contiene uovo” oppure “contiene latte”
By Brunelli T.
Nessun rinvio per gli allergeni nell’etichettatura.
In merito all’obbligo di indicare nell’etichettatura dei vini la presenza degli allergeni derivanti dal latte e dalle uova, temporaneamente sospeso fino al 31 maggio 2009, la Commissione UE, dopo che la irezione Generale Sanità della Commissione stessa (DG Sanco) ha rifiutato la possibilità di un’ulteriore proroga della scadenza e di poter riportare nell’etichettatura dei vini un pittogramma relativo alla presenza dell’allergene, raffigurando ad esempio l’uovo o il contenitore del latte, ha predisposto una nuova bozza di regolamento, in lingua inglese, per modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 753/02 che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2009.
Salvo ulteriori ripensamenti da parte della Commissione, per l’etichettatura dei vini che conterranno le sostanze allergeniche citate (quindi solo se presenti), al momento, sono state proposte le seguenti diciture, da noi liberamente tradotte in italiano: — per i solfiti contiene: “solfiti” o “diossido di zolfo”; — per i derivati del latte contiene: “latte”, “proteina di latte”, “caseina (latte)” o “latte (caseina)”, — per i derivati delle uova contiene: “uova”, “proteine di uova”, “albumina (uovo)”, “uovo (albumina)”, “lisozima (uovo)” o “uovo (lisozima)” a secondo delle sostanza usata; — per le proteine vegetali contiene: “grano”, “proteine di grano”, “grano (glutine)”, “glutine (grano)”.
Circa l’utilizzo delle lingue nelle succitate scritte, come per la precedente indicazione “contiene solfiti”, ci si dovrà attenere alle disposizioni fissate dai singoli membri (fonte ENO e-mail confederazione Italiana Vite e Vino)
ETICHETTATURA
è stato aggiunto al nuovo regolamento l’art. 49 riguardante gli allergeni: “Applicazione di alcune regole orizzontali”, che cita: “Nel caso in cui uno o più elementi listati nell’allegato IIIa alla Direttiva 2000/13/EC siano presenti nel vino (più precisamente: nei prodotti di cui all’all. IV al Reg. CE n. 479/2008), essi devono essere indicati in etichetta, preceduti dal termine “contiene”.
Esiste, invero, un progetto di regolamento che a modifica dell’art. 3, par. 3 del Reg. (CE) n. 753/2002 segna come data ultima di esenzione da tale obbligo il 31 maggio 2009. Pertanto, tutti i vini posti al mercato o etichettati dopo tale data, che contengano solfiti, derivati del latte, uova e cereali, devono essere chiaramente indicati in etichetta.
Tranne che per i solfiti (da indicare se il limite è superiore a 10 mg/lt), per gli altri allergeni non è fissato alcun limite: essi devono essere indicati comunque, nel caso siano stati usati nella produzione, anche se si presume ci siano tracce insignificanti.
La possibilità di proroghe per l’entrata in vigore del nuovo regolamento è minima, tenuto conto della determinazione della DG SANCO della Commissione e considerando che già la direttiva 2000/13/EC aveva fissato ampi tempi di sperimentazione (2 anni).
Esiste l’impegno politico di più Paesi produttori per ottenere un rinvio, tenuto presente che: 1) studi OIV in corso potrebbero dimostrare, entro la fine del 2009, la non pericolosità per la salute dei suddetti allergeni;
2) non esistono al momento metodi di analisi in grado di determinare esattamente la presenza di detti allergeni nel vino;
3) sarebbe più opportuno il rinvio, anche in considerazione che le nuove norme di etichettatura del vino entreranno in vigore dal primo agosto 2009. (by FederDOC 26/01/09)
06 luglio 2009
UOVA FRESCHE ??? (by Capobianco)
...Cominciamo dal reg. CE 1907/90
... breve sintesi delle normative di riferimento
... breve sintesi delle normative di riferimento
«Reg. CE 1907/90 classificazione uova: cat A si intendono quelle fresche --- cat B di II o conservate.
«Reg. CE 1274/91 (regolamento esecutivo del Reg. CE 1907/90) Precisa la classificazione cat A:Camera d’aria inferiore a 6mm, Non pulite ad umido, Nessun trattamento
«D.Lgs 65/93 (04/02/93) attua Dir 89/437/CE : Classifica gli ovoprodotti “…dopo la rimozione del guscio […] sono chiamati ovoprodotti e devono essere pastorizzati” Circ. Min. n.168 10/11/2003 Da una sua interpretazione del regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 (per cat. A …non conservazione).
Il misto d’uovo da cat A pastorizzato si può indicare come “uova fresche”, gli altri vanno indicati “uova” Se cio' non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le UOVA FRESCHE, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola. (!!!) ù
«Reg. CE 2295/03 (modalità applicazione del reg CE 1907/90) --> Precisazioni sulla Cat A soprattutto per l’imballaggio (extra fresche ecc.)
Circ. Min. n.1 19/01/2004 (Precisa che la CAT A viene classificazione per dai centri di imballaggio (dal 01/gen 04 --- Scompare cat C --- Il misto d’uovo pastorizzato ottenuto da cat A si può indicare in etichetta come “uova fresche”
«Reg. CE 1028/06 (19 giu 06) (precisa le due classificazione cat A (o fresche) e B. --- quelle di Cat A per l’industria non è richiesta la classificazione in base la peso
NOTE AIDI in rif. DM 22 lug 05 , l’ass. ha concordato di inserire nei capitolati di fornitura: “uova fresche di cat. A sgusciate, pastorizzate per l’impiego nei prodotti trasformati”
MICOTOSSINE agg. (Reg Ce 1881/06 e 1126/07)

Reg CE N. 1881/2006 E IL Reg CE N. 1126/2007 Questo regolamento abroga il Reg. (CE) n. 466/2001 e le successive modifiche. Tab. Funghi Tab. alimenti rischio La normativa per la parte del Fusarium (Reg.to 1881/2006) è stata revisionata dal REG CE N. 1126/2007 a seguito delle proposte dal Comitato Tecnico UE.vedi ulteriori informazioni sul sito http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/index_en.htm ....il 28 settembre 2007 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento 1126/07 che modifica il 1881/2006 con i nuovi tenori massimi di Deossinivalenolo, Zearalenone e Fumonisine nei prodotti alimentari.
Tarcisio
06 giugno 2009
SCARTIALIMENTARI: rifiuti o sottoprodotti ?

RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI:
La Commissione eupea ha rilevato che la normativa italiana sugli scarti dell'industria agroalimentare andava al di là delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le ipotesi in cui non occorre considerare come rifiuto un materiale risultante da un processo di fabbricazione, che non è destinato in via principale alla sua produzione.
La Commissione ha osservato che gli indirizzi operativi formulati nella circolare ministeriale italiana del giugno 1999 e nel comunicato del 2002 equivalgono a escludere dal regime nazionale di gestione dei rifiuti gli scarti alimentari utilizzati per la produzione di mangimi in forza dell’osservanza di specifiche norme igienico-sanitarie.
ü 5 febbraio 1997 D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi): nessuna definizione di sottoprodotti ü 28 giugno 1999 Circolare MinAmbiente (Circolare MinAmbiente 28 giugno 1999) la sulla definizione di rifiuto di cui alla Dir. 91/156, reca i criteri per sottrarre alle norme sui rifiuti i materiali e le sostanze aventi le caratteristiche delle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero. ü 2 giugno 2002 Linee Guida MinSalute relative alla disciplina igienico-sanitaria per l’impiego dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo/commerciale delle industrie alimentari nell'alimentazione animale.
Stando a tali indirizzi, …sarebbe sufficiente che un residuo dell’industria agroalimentare sia destinato alla produzione di mangimi per volontà manifesta del detentore affinché tale residuo sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti.
La Corte di Giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda i sottoprodotti, che, se il detentore ne ricava un vantaggio economico, si può concludere che quest’ultimo non «si disfa» del sottoprodotto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
Tuttavia, dal momento che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, l’esclusione dell’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo se ricorrono alcune condizioni, che consentono di considerare che il riutilizzo non è semplicemente eventuale, ma certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione.
Secondo la Commissione, sarebbe inoltre necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva.
Orbene, contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare.
La Repubblica italiana rileva che i materiali ed i sottoprodotti derivanti dai processi di produzione dell’industria agroalimentare sono «materie prime per mangimi», ai sensi del comunicato del 2002, ove esista la volontà del produttore di utilizzarli nel ciclo alimentare zootecnico, purché determinate condizioni igieniche e sanitarie siano rispettate.
Tale volontà, associata al riutilizzo certo dei sottoprodotti stessi, costituirebbe una prova sufficiente del fatto che manca la volontà del detentore di «disfarsi» del materiale in questione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
La Repubblica italiana avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell’Ambiente 28 giugno 1999 (vedi file), recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell’alimentazione animale, tali da escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e avendo, per mezzo dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
In allegato Sentenza della Corte di GiustiziaSottoprodotti inquadramento giuridico (ppt federalimentari)
Fonte AlimentiNews.it www.alimentinews.it/web e www.ambiente.it/impresa/lica/2001/dalessandris1.htm
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